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Contributo licenziamento colf e badanti eliminato per le famiglie

I datori di lavoro privati che intendono procedere al licenziamento della colf, della badante, della baby-sitter o di altro lavoratore domestico non sono tenuti a versare un contributo pari al 50% dell’ASpI o della mini-ASpI spettante al dipendente. Nei loro confronti, infatti, non si applica la nuova norma targata Fornero in vigore a partire dal 1° gennaio 2013 e finalizzata a finanziare l’assicurazione sociale per l’impiego spettante ai lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro per cause indipendenti dalla loro volontà  e che sono in possesso di determinati requisiti assicurativi e contributivi.

A chiarirlo èstato il Ministero del Lavoro che, dopo aver consultato i suoi tecnici, ha affermato che il comma 31 dell’articolo 2 della legge 92/2012 si applica solo alle imprese e non anche alle famiglie.


Il chiarimento del Ministero del Lavoro èarrivato dopo che l’associazione Assindatcolf aveva sollevato il problema sottolineando come la nuova “tassa sul licenziamento” rappresentasse un onere eccessivo per le famiglie e lanciando l’allarme sulle conseguenze della nuova norma, che con ogni probabilità  avrebbe provocato una riduzione delle assunzioni di lavoratori domestici.

Il Ministero del Lavoro, contrariamente a quanto si era ipotizzato nei giorni scorsi, ha spiegato che per far decadere l’obbligo di versamento dei contributi nei confronti delle famiglie italiane non serve alcuna modifica legislativa, in quanto i tecnici del Ministero stesso hanno verificato che la misura non si applica alle famiglie ma solamente alle imprese.

In caso di licenziamento, dunque, il contributo ASpI e mini-ASpI dovrà  essere versato esclusivamente dai datori di lavoro domestici non privati che licenziano un loro dipendente per cause non riconducibili alla volontà  di quest’ultimo.