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Sanzioni dimissioni in bianco

La riforma del lavoro (L. 92/2012) ha introdotto alcune novità  in tema di risoluzione del rapporto di lavoro volte a contrastare la pratica piuttosto diffusa in Italia delle cosiddette dimissioni in bianco, che consistono nel far firmare al dipendente, contestualmente alla firma di un contratto a tempo indeterminato, un foglio in bianco o una lettera di dimissioni senza firma. Qualora il lavoratore dovesse rifiutarsi non gli verrà  fatto firmare il contratto di lavoro e quindi sarà  costretto a cercare un nuovo impiego, cosa piuttosto complicata in questo particolare periodo di crisi.


A partire dall’entrata in vigore delle nuove norme contenute nel testo della riforma targata Fornero, tuttavia, i fogli in bianco fatti firmare ai dipendenti si sono trasformati in carta straccia, dal momento che le dimissioni devono essere sempre convalidate presso la Direzione Territoriale del lavoro oppure presso un centro per l’impiego competente per territorio.

Pi๠nel dettaglio, il datore di lavoro che riceve una lettera di dimissioni deve provvedere ad inoltrare la relativa comunicazione entro i successivi 30 giorni e invitare il dipendente a sottoscrivere la suddetta comunicazione. Entro 7 giorni da tale invito il dipendente puಠsottoscrivere la comunicazione oppure esercitare una sorta di diritto di ripensamento contestando le dimissioni e chiedendo di tornare a lavoro. Le dimissioni non convalidate secondo la procedura sopra descritta sono considerate prive di efficacia.

Per scoraggiare ancora di pi๠il ricorso a questa pratica, inoltre, la stessa Legge 92/2012 prevede che nel caso in cui venga accertato che il datore di lavoro abbia abusato del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, nei suoi confronti sarà  irrogata una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro.