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Crediti Iva indebitamente utilizzati, i codici Elide da usare

Arriva il chiarimento sugli crediti IVA utilizzati in compensazione in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 del Dl 78/2009.

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L’Agenzia delle Entrate ha messo i disposizione i nuovi codici tributo istituiti per il modello F24 che dovranno essere poi versati con il modello F24 ELIDE come previsto dalla risoluzione 20/E del 9 marzo 2018. Con la risoluzione  n. 3/E del 12 gennaio 2016 erano stati istituiti i codici tributo 7497, 7498 e 7499 per il versamento da effettuarsi con il modello F24 per il versamento delle somme richieste con gli atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge n. 311/2004, in relazione ai crediti IVA utilizzati in compensazione in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 del Dl 78/2009.

Adesso èintervenuta la manovra correttiva 2017 (DL 50/2017) che ha previsto  che per il pagamento delle somme richieste con i gli atti di recupero per cui non èpossibile avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ecco allora i codici tributo che vengono utilizzati solo ed esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) e vediamo anche come compilarli.

Nella sezione “CONTRIBUENTE ènecessario indicare il nel campo codice fiscale il“codice fiscale” e e nrl campo “dati anagrafici”, i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati

nel campo “tipo”, la lettera “R”;

nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;

nel campo “codice”, il codice tributo.

I campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nella forma “AAAA”) devono essere compilati con i dati che possono essere recuperarti nell’atto notificato.

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