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Vigili del Fuoco, il reclutamento per il personale volontario

C’ tempo fino al 20 dicembre 2018 per poter inviare la domanda per il reclutamento del personale volontario dei vigili del fuoco. Sono stati infatti pubblicati 2 bandi speciali per assunzioni nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: gli avvisi sono riservati al personale volontario iscritto negli appositi elenchi dei VVF per cui la procedura per il reclutamento èa domanda e non viene previsto nessun tipo di esame. 

vigili del fuoco, concorso

Il primo bando Vigili del fuoco èrivolto agli iscritti nell’elenco del personale volontario VVF e il secondo ai volontari Vigili del fuoco che vengono utilizzati nella sezione cinofila (qui tutti i dettagli).

La Commissione esaminatrice preposta provvederà  alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati andando a redigere la redazione della graduatoria di merito, in base alla quale saranno effettuate le assunzioni. 

Verranno accertate le idoneità  per le mansioni da svolgere, tramite una prova di capacità  operativa, tra cui la capacità  di utilizzo di attrezzature e mezzi in dotazione ai VVF e una prova psico fisica e attitudinale. 

Possono partecipare a ogni concorso Vigili del fuoco riservato ai volontari VVF tutti i candidati che siano in possesso di alcuni requisiti:

iscrizione da almeno 3 anni, alla data del 1° gennaio 2018, negli apposti elenchi dei volontari del C.N.VV.F di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

aver prestato, alla data del 1° gennaio 2018, i seguenti giorni minimi di servizio in qualità  di volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco:

almeno 120 giorni, per i volontari di età  inferiore a 40 anni;

almeno 250 giorni se uomini e 150 giorni se donne, per i volontari di età  compresa tra 40 e 45 anni compiuti, con minimo un richiamo di 14 giorni negli ultimi 4 anni;

almeno 400 giorni se uomini e 200 giorni se donne, per i volontari di età  superiore a 46 anni compiuti, con minimo due richiami di 14 giorni nell’ultimo quadriennio;

non aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dai richiami;

non aver maturato l’età  prevista per il collocamento a riposo del personale dei VVF dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti politici;

requisiti psico fisici e attitudinali di cui al decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008, n. 78 e successive modificazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;

titolo di studio della scuola dell’obbligo;

qualità  morali e di condotta;

non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati;

non aver riportato condanne alla pena della detenzione per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misura di prevenzione;

non essere stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.Â