Recesso conduttore per gravi motivi

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Nel caso in cui si èconduttori e si debba procedere al recesso del contratto per gravi motivi, l’ordinamento legislativo prevede delle apposite norme che consentano la risoluzione del contratto. Il caso puಠessere applicato ad esempio anche all’imprenditore che deve abbandonare un immobile che ha preso in affitto. La legge stabilisce che se al soggetto affittuario ricorrano gravi motivi, esso puà²Â recedere in qualsiasi momento dal contratto, ma deve dare comunicazione al locatore con almeno sei mesi di anticipo. Tale norma viene stabilita nell’articolo 3 comma 6 della legge 431 del 1998.

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Fac-simile disdetta contratto di locazione

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Il seguente modulo permette di comunicare la disdetta di un contratto di locazione. In particolare si tratta di un modello per comunicare la disdetta del contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo; il modulo deve essere utilizzato da parte del locatore nei confronti del locatario e deve essere inviato o consegnato con un certo preavviso. Tale modulo deve essere infatti consegnato prima della scadenza del primo quadriennio con almeno sei mesi di anticipo.

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Voci spesa redditometro per abitazione

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Il redditometro entra ufficialmente nella sua fase operative e vengono svelate tutte le voci spesa redditometro, ossia tutte quelle categorie di spese che saranno monitorate da parte dell’Agenzia delle Entrate per essere confrontate con il livello di entrate. Ciಠconsentirà  di valutare la sostenibilità  delle spese a fronte delle entrate ed individuare delle anomalie, che il soggetto contribuente sarà  poi chiamato a giustificare con gli ispettori del fisco.

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Comunicazione sublocazione immobile commerciale

In presenza di un contratto di locazione commerciale, il conduttore ha la facoltà  di sublocare parte dell’immobile stesso ad un soggetto terzo in virt๠di un contratto di affitto indipendente rispetto a quello principale ma comunque ad esso legato, sempre che nel primo contratto non sia esplicitamente prevista l’impossibilità  di procedere alla sublocazione dell’immobile commerciale.

In caso di assenza di tale divieto, qualora il conduttore voglia procedere alla sublocazione parziale dell’immobile, èobbligato a darne comunicazione al locatore con lettera da inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Di seguito proponiamo un esempio di tale comunicazione.

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Sublocazione di un immobile commerciale

Il titolare di un contratto di locazione commerciale, in presenza di particolari esigenze, puಠconcedere in locazione una parte dell’immobile a lui affittato, ricevendo in cambio un corrispettivo in denaro, attraverso un contratto di locazione separato e differente ma comunque collegato a quello principale.

La legge 27 luglio 1978 n. 392 prevede che il conduttore non puಠsublocare totalmente l’immobile a lui concesso in locazione, ma puಠfarlo solo parzialmente previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale deve essere indicata la persona alla quale l’immobile viene sublocato, la durata del contratto e i vani sublocati. Questo sempre che il contratto di locazione non preveda esplicitamente l’impossibilità  di procedere alla sublocazione dell’immobile.

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Obbligo di conferma cedolare secca entro maggio 2012

I proprietari di immobili ad uso abitativo concessi in locazione mediante contratto registrato o prorogato prima del 7 aprile 2011 e che hanno scelto di optare per il regime della cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi, sono chiamati a ribadire la scelta di tale opzione entro il termine previsto per la scadenza del versamento dell’imposta di registro annuale, ossia entro i 30 giorni successivi alla scadenza della singola annualità  contrattuale.

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Modello lettera recesso contratto di locazione per gravi motivi

La facoltà  di recesso dal contratto di affitto che la legge prevede che il conduttore e il locatore possono decidere di includere nel contratto di locazione èprevista anche nel caso in cui sussistono gravi motivi. In questo caso il conduttore ha facoltà  di recedere dal contratto a prescindere dal fatto che tale ipotesi sia o meno contemplata dal contratto stesso, fermo restando l’obbligo di fornire un preavviso di sei mesi, a meno che prima della scadenza di tale preavviso non subentri un nuovo conduttore.

Per gravi motivi si intendono degli accadimenti oggettivi non imputabili alla volontà  del conduttore e non prevedibili al momento della stipula del contratto.

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