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Conferma online per l’assunzione di extracomunitari

La programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari per l’anno 2008, contenuta nel decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 e pubblicato G.U. n. 288 del 10.12.2008, ammette in Italia 150.000 cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale.


Tale numero èstato definito sulla base delle domande pervenute agli sportelli unici per l’immigrazione entro il 31 maggio 2008 e tenendo conto del fabbisogno delle famiglie italiane nel settore dell’assistenza domiciliare.

Il decreto flussi prevede, in particolare:

    – 44.600 lavoratori domestici o di altri settori produttivi, provenienti da Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria.
    – 105.400 lavoratori domestici o di assistenza alla persona, provenienti da altri Paesi.

I datori di lavoro, che entro il 31 Maggio hanno già  presentato domanda, dal 15 dicembre 2008 al 3 gennaio 2009 dovranno confermare, a pena di esclusione, la volontà  di procedere all’assunzione del lavoratore.

La conferma dovrà  essere effettuata tramite il sito internet del Ministero dell’Interno (www.interno.it). Il datore di lavoro, una volta entrato nell’area di interesse, dovrà  compilare un modulo. Per effettuare questa operazione sarà  necessario, oltre ad PC collegato alla rete, la ricevuta di invio della domanda presentata in occasione del decreto flussi 2007 dalla quale dovrà  ricavare:

    – codice identificativo domanda (12 caratteri alfanumerici)
    – codice verifica (32 caratteri alfanumerici).

Sul sito del Ministero degli Interni èspecificato che e domande presentate da datori di lavoro italiani e comunitari saranno tutte ammesse alla valutazione senza necessità  di conferma.
Quelle fatte da datori di lavoro stranieri non comunitari, persone fisiche, sono esaminate se al momento della richiesta sono in possesso di carta di soggiorno, permesso di soggiorno CE e carta di soggiorno rilasciata a cittadini stranieri familiari di cittadini comunitari.
Se invece la conferma èfatta da datori di lavoro stranieri non comunitari, persone fisiche, in possesso del solo permesso di soggiorno, le domande non sono esaminate.