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Chiarimenti comunicazioni black list dall’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 28/E del 21 giugno 2011 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione delle operazioni “black list, ovvero in relazione alle modalità  di invio delle comunicazioni e alle sanzioni in sede di prima applicazione.

Per quanto riguarda le precisazioni in tema di comunicazione delle operazioni “black list”, l’Agenzia delle Entrate, in riferimento ad alcuni quesiti posti dagli operatori, ha precisato che in sede di comunicazione delle operazioni avvenute con soggetti residenti o domiciliati in paesi a fiscalità  privilegiata (vedi paesi black list 2011 elenco) occorre far riferimento ai dati rilevabili dalla bolletta doganale e non dalla fattura.


Altro chiarimento riguarda l’importazione di merci precedentemente esportate in caso di reso. A riguardo l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che si tratta di un’operazione del tutto autonoma rispetto alla cessione iniziale, per cui deve essere inviata un’apposita comunicazione, non essendo sufficiente una semplice rettifica di quella precedente.

Riguardo alle sanzioni applicabili in sede di violazione dell’obbligo di comunicazione, l’Agenzia ha ricordato che in sede di prima applicazione dell’adempimento èprevista la non punibilità  di eventuali errori o omissioni, purchèil contribuente abbia provveduto a sanare la sua posizione entro il 31 gennaio 2011.

Nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto a sanare la sua posizione entro il termine previsto, saranno gli accertatori a valutare caso per caso ed eventualmente a disapplicare la sanzione, ad esempio, nel caso in cui dall’accertamento emerga che per il contribuente era effettivamente impossibile ottenere il codice fiscale o gli altri dati identificativi dell’operatore residente nel paese a fiscalità  privilegiata.

L’ultimo chiarimento riguarda le cosiddette schede carburante. A riguardo la circolare ha precisato che i rifornimenti in paesi black list non sono soggetti all’obbligo di comunicazione in quanto non si tratta di operazioni soggette a Iva.