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Calcolo periodo di preavviso

Il periodo di preavviso deve essere dato dal datore di lavoro in caso di licenziamento oppure dal lavoratore in caso di dimissioni, fatta eccezione per le ipotesi di licenziamento per giusta causa e di dimissioni per giusta causa.

I giorni di preavviso che devono essere dati dalla parte recedente sono stabiliti dal contratto collettivo di riferimento e variano sia in base alla qualifica del lavoratore che in base alla sua anzianità .

LICENZIAMENTO E DIMISSIONI CONTRATTO DI INSERIMENTO

Il periodo di preavviso decorre dal momento in cui la controparte viene a conoscenza della volontà  dell’altra parte di recedere dal contratto di lavoro. Ne deriva quindi che se la lettera di licenziamento viene inviata al lavoratore tramite raccomandata con avviso di ricevimento, il periodo di preavviso decorre dal giorno della recezione della lettera da parte del lavoratore, non rilevando a tal fine la data di invio della lettera. Al contrario, invece, se la lettera viene consegnata a mano, il periodo di preavviso decorre da quel giorno.

LETTERA DI DIMISSIONI PERIODO DI PROVA

Anche in questo caso, tuttavia, occorre far riferimento alle disposizioni in materia contenute nel contratto collettivo di riferimento. Alcuni contratti nazionali, come ad esempio quello del commercio, prevedono infatti che il periodo di preavviso decorra dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese. Ne deriva quindi che se lettera di dimissioni viene ricevuta dal datore di lavoro il giorno 12, il periodo di preavviso inizia a decorrere dal giorno 16 di quel mese.

Per quanto riguarda i giorni che devono essere considerati ai fini del calcolo del periodo di preavviso, in questo caso bisogna verificare se il contratto collettivo, nell’individuare il numero di giorni oggetto del periodo di preavviso, parla di giorni o di giorni lavorativi. Nel primo caso, infatti, occorre conteggiare semplicemente i giorni di calendario, mentre nel secondo caso occorre escludere i sabati (se non lavorativi), le domeniche e le eventuali festività .