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La contribuzione figurativa per il congedo parentale a ore

Il congedo parentale a ore serve a garantire alle famiglie maggiori opportunità  di conciliare i tempi della famiglia con quelli del lavoro. Dopo aver spiegato i criteri di fruizione del congedo, passiamo all’esplicazione delle modalità  di contribuzione previste durante il congedo. 

Le ore di congedo parentale – diano o non diano diritto all’indennità  di cui all’art. 34 del D.lgls.151/2001 – sono coperte da contribuzione figurativa. Questo il principio di base ma l’INPS prosegue spiegando:

Anche nel caso di fruizione oraria del congedo parentale, si applica quanto già  disposto al punto 3 della circolare numero 139/2015 e cioèche la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 ècoperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento. Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dopo il 6° anno di vita del bambino o dopo il 6° anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato si applica il comma 2 dell’art. 35 del T.U. (retribuzione convenzionale, integrabilità  con riscatto o versamenti volontari). Tale disposizione si applica anche per i periodi di congedo fruiti dai genitori oltre il periodo complessivo di 6 mesi (anche se fruiti entro il predetto 6° anno).

La valorizzazione della contribuzione figurativa sulla base della retribuzione avviene in forza dell’art. 40 della legge 183 del 2010, cioèin base alle voci retributive ricorrenti e continuative perse per le ore di congedo.

La valorizzazione della contribuzione figurativa sulla base della retribuzione convenzionale avviene in forza di quanto disposto dal comma 2 dell’art.35, D.lgls.151/2001.

Il beneficio della fruizione oraria del congedo parentale èfinalizzato a conciliare i tempi “di lavoro” con la cura della prole. D’altro canto, la base oraria del congedo, o èstabilita dalla contrattazione collettiva (art. 32, comma 1- bis ) o  fissata dalla legge con riferimento al periodo di paga immediatamente precedente (art.32, comma 1-ter del D.lgls.151/2001 ). Tutto ciಠimplica che la modalità  oraria di fruizione del congedo sia concepibile esclusivamente nel corso del rapporto di lavoro e che dunque sia esclusa l’applicazione “su base oraria” del riscatto dei periodi corrispondenti fuori dal rapporto di lavoro di cui al comma 5 dell’art.35, D.lgs.151/2001.