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Chiarimenti imposta bollo dossier titoli 2011

Con la circolare n. 40/E del 04 agosto 2011 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni relative ai depositi titoli inviate dagli intermediari finanziari ai propri clienti.

La nuova normativa, ricordiamo, ha lasciato immutato l’importo previsto per i depositi al di sotto dei 50.000 euro, mentre per importi superiori sono stati determinati tre scaglioni (da 50.000 a 150.000, da 150.000 a 500.000 e da 500.000 in su) a cui sono stati abbinati i relativi importi d’imposta di bollo, dovuta al momento dell’emissione della comunicazione. Tali importi sono poi destinati a crescere a partire dal 2013.


Gli importi indicati dalla nuova normativa riguardano perಠil periodo che va dalla conversione in legge del Dl 98/2011 in poi. L’Agenzia delle Entrate a riguardo ha specificato che per il periodo intercorso tra la vecchia e la nuova disciplina, ovvero per il periodo che va dal 6 al 16 luglio, occorre far riferimento agli importi stabiliti dal decreto legge originario, prima della modifica operata in sede di conversione e che prevedeva un imposta di bollo annuale di 120 euro, a prescindere dall’importo.

[LEGGI ] COME ELIMINARE O RIDURRE IL BOLLO SUL DOSSIER TITOLI

Il tributo, come ha ricordato la circolare dell’Agenzia, èdovuto per le comunicazioni relative ai rapporti di custodia e amministrazione titoli, inviate dalle banche, da Poste Italiane e da altri intermediari finanziari, ai propri clienti, fatta eccezione per i depositi di titoli dematerializzati di valore complessivo non superiore a 1.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che lo scaglione viene applicato in base al saldo, ovvero all’importo del deposito alla data di chiusura del periodo rendicontato (anno, semestre, trimestre o mese).

Con la stessa circolare l’amministrazione finanziaria ha infine chiarito il dubbio relativo al caso del deposito cointestato a pi๠soggetti e al caso di pi๠depositi di un unico soggetto. A riguardo, in particolare, èstato chiarito che pi๠depositi dello stesso cliente presso la stessa banca scontano pi๠bolli, mentre per lo stesso deposito cointestato a pi๠soggetti l’imposta èdovuta una sola volta.