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Avvisi di accertamento, nuove regole dal 2011

La manovra finanziaria di maggio prevedeva una serie di novità  in tema di riscossione delle imposte; dopo le modifiche subite in Parlamento, il nuovo quadro appare ormai definitivo.

Innanzitutto, le nuove regole entreranno in vigore in rapporto agli avvisi di accertamento in tema di IVA e di imposte dirette notificati ai contribuenti dal 1° luglio 2011 in poi, e con riferimento al periodo d’imposta 2007 e successivi.


Ricevuto l’avviso, il contribuente ha sessanta giorni di tempo per prendere una decisione: pagare quanto richiestogli, avviare una procedura di accertamento con adesione o presentare istanza di autotutela (e congelare per qualche tempo la pratica), presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale oppure non fare proprio niente.

Negli ultimi due casi, l’avviso di accertamento assume valenza di titolo esecutivo, scaduti i fatidici sessanta giorni. Questo significa che la palla passerà  immediatamente ad Equitalia, che potrà  attivarsi per recuperare coattivamente gli importi notificati: scompare cioèil passaggio intermedio della notifica della cartella di pagamento (in pratica, una seconda chance per il contribuente, anche se con sanzioni maggiorate), che allungava di molti mesi la procedura.

In caso di ricorso, tuttavia, i mezzi coattivi messi in campo da Equitalia possono concernere solo il 50% delle maggiori imposte accertate e non le altre somme contenute nell’avviso. Se perಠesistono fondati pericoli per la riscossione (ad esempio, c’ il concreto rischio che il contribuente trasferisca all’estero tutti i suoi beni), la procedura puಠriguardare la totalità  delle somme richieste.


Il contribuente puಠperಠchiedere al giudice, in caso di gravi motivi (redditi molto modesti, famiglia da mantenere e simili), di sospendere la riscossione coattiva. Gli effetti di tale sospensione durano fino alla sentenza di primo grado: èstata infatti soppressa la scadenza di 150 giorni, prevista originariamente.

Fonte: Italia Oggi