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Affidamento appalti pubblici progettisti

Foto | Paul Ellis/AFP/Getty Images

Il Consiglio dei Ministri del Governo Letta ha modificato una norma inerente il tema degli appalti pubblici e la concorrenza. Nel dettaglio l’Esecutivo si èoccupato di modificare una norma che era presente nel nostro ordinamento sin dal 1994, anno di promulgazione della Legge Merloni.

La modifica si èresa necessaria per via di una serie di cambiamenti che sono avvenuti in Europa. Il Governo ha quindi dovuto approvare una bozza di disegno di legge Europea. La legge Europea 2013-bis dovrà  ancora essere ben definita da parte dell’Esecutivo di Enrico Letta, seppure intanto èstato modificato l’articolo 18, che tratta proprio il tema della concorrenza negli appalti pubblici.

Si èinfatti stabilito che colui che ha progettato un’opera pubblica non possa essere automaticamente escluso dalla successiva fase di affidamento dell’appalto o concessione relativi all’opera progettata.

Sorgono perಠuna serie di obblighi in capo al progettista. Esso infatti dovrà  concretamente dimostrare di aver partecipato alla progettazione, ma dovrà  allo stesso modo assicurarsi di fornire delle valide prove che assicurino che la sua partecipazione non comporti un’alterazione della par condicio. E’ proprio questo il concetto contenuto all’interno del nuovo articolo 18 della bozza di disegno di legge Europea 2013-bis, che èstato approvato dal Consiglio dei Ministri del Governo Letta.

La modifica interessa l’area della concorrenzialità  all’interno degli appalti pubblici, infatti èstata classificata sotto il titolo delle disposizioni a tutela della concorrenza. La nuova norma incide quindi sul ruolo del progettista nell’ambito delle procedure di affidamento di appalti e concessioni di lavori pubblici; tale normativa èdisciplinata tutta dall’articolo 90, comma 8 del Codice dei contratti pubblici.

La norma che èstata quindi modificata da parte dell’intervento di legge èuna vecchia norma presente nella Legge Merloni del 1994, che era stata poi traslata in toto all’interno del suddetto Codice dei contratti pubblici. La legge infatti pone il divieto assoluto di partecipazione ad appalti e concessioni da parte di chi sia risultato affidatario di un incarico di progettazione precedente e relativo alla stessa opera da appaltare o da affidare in concessione.

Foto | Paul Ellis/AFP/Getty Images