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Ammortamento ordinario cespiti materiali

Analizziamo le regole per l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali ai fini dell’imposta sui redditi.

Precisiamo che, per tali beni, le regole sono dettate dal T.U.I.R. per le società  di capitali e gli altri soggetti IRES, ma si applicano integralmente anche per imprenditori individuali e società  di persone, mentre qualche precisazione ulteriore andrà  fatta per i liberi professionisti.


La legge fiscale non lascia alla libera valutazione del dichiarante quanto ammortizzare ogni anno, come avviene in bilancio: èla legge stessa a fissare le aliquote da applicare sul costo storico. Per l’esattezza, le aliquote di ammortamento sono oggi fissate da un decreto presidenziale del dicembre 1988; già  da anni, peraltro, si parla con insistenza della sua revisione e aggiornamento, ma senza approdare mai a nulla.
Tale decreto distingue le imprese in decine di tipologie, sulla base della natura dell’attività . Ad ogni tipologia corrisponde una tabella, in cui sono indicate le percentuali di ammortamento da applicare per ogni distinta categoria di beni: si parla, infatti, di “aliquote tabellari”.

Nel primo anno in cui il bene èacquistato, perà², l’aliquota va ridotta alla metà . Inoltre, nel primo anno di attività  dell’azienda, su tutti i beni l’ammortamento va proporzionato: se l’impresa èavviata il 2 dicembre, vanno applicati i 30/365 delle aliquote tabellari.

Applicare le aliquote tabellari ai cespiti significa adottare il cosiddetto “ammortamento ordinario”, ossia la strada maestra per ripartire fiscalmente il costo storico negli anni.


Ogni impresa dovrà  dunque individuare la tabella che meglio corrisponde alla propria attività  e applicare le relative aliquote.
Le regole descritte si applicano anche per i lavoratori autonomi, con due differenze: l’aliquota non va ridotta alla metà  nel primo anno di acquisto, nè richiesto di riproporzionare le quote di ammortamento nel primo anno di attività .