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Modifiche agevolazione acquisto prima casa legge di stabilità  2014

Foto | Sandra Mu/Getty Images News/Getty Images

Oltre alle modifiche sulla imposta di registro legge di stabilità  2014, sono stati introdotti, da parte del precedente Governo, una serie di cambiamenti per quanto riguarda il tema dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa.

In particolare si èintervenuti su quanto riguarda il tema dell’agevolazione per la richiesta di agevolazione per l’acquisto della prima casa, la cui imposta di registro èquantificata nella misura del 2% per i trasferimenti di case di abitazione.

Sono previste perಠdelle eccezioni, quali ad esempio quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. Tali eccezioni sono perಠpreviste solamente nei casi previsti dalla legge ed espressi nella nota II-bis”.

L’Agenzia delle Entrate ha perಠricordato all’interno della circolare emessa che, a decorrere dall’inizio dell’anno, “l’applicabilità  delle agevolazioni ‘prima casa’ risulta vincolata, ai fini dell’imposta di registro, alla categoria catastale in cui èclassificato o classificabile l’immobile e non pi๠alle caratteristiche individuate dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, cosଠcome previsto dall’articolo 1, quinto periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, nella formulazione applicabile fino al 31 dicembre 2013”.

Sono state inoltre specificate tutte le categorie catastali per le quali non èpossibile fruire delle agevolazioni “acquisto prima casa”.

In particolare saranno:

  • le abitazioni di tipo signorile – cat. A/1
  • le abitazioni in ville – cat. A/8
  • i castelli e i palazzi di eminenti pregi artistici e storici – cat. A/9

Questo implicherà  sul piano reale che in sede di stipula dell’atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale sull’abitazione per il quale si intende beneficiare del trattamento agevolato riservato per l’acquisto prima casa, sarà Â sufficiente indicare la classificazione o la classificabilità  dell’immobile nelle categorie catastali che possono beneficiare del regime di favore.

In particolare ci si riferisce alle seguenti categorie

  • le abitazioni di tipo civile – cat. A/2
  • le abitazioni di tipo economico – cat. A/3
  • le abitazioni di tipo popolare – cat. A/4
  • le abitazioni di tipo ultrapopolare – cat. A/5
  • le abitazioni di tipo rurale – cat. A/6
  • le abitazioni in villini – cat. A/7
  • le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi – cat. A/11