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Pace fiscale, al via dal 13 novembre

Tutto pronto per la pace fiscale: l’Agenzia delle Entrate informa che si parte nella giornata di martedଠ13 novembre per poter aderire alle nuove sanatorie versando gli importi dovuti privi di sanzioni e interessi per chi si avvale della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

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I termini sono invece diversi in base al tipo di atto ed ecco quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate che chiarisce quali sono gli atti definibili: 

  • gli inviti al contraddittorio in cui sono stati quantificati i maggiori tributi ed eventuali contributi notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 e per i quali, alla stessa data, non sia stato già  notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l’accertamento con adesione
  • gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati, vale a dire quelli per i quali, alla predetta data non èstato effettuato il versamento e non sono ancora decorsi i venti giorni previsti per il perfezionamento
  • gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che disciplina l’acquiescenza agevolata del contribuente agli avvisi di accertamento e di liquidazione
  • gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati di cui ai commi da 421 a 423 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, semprechè non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data.

Il versamento previsto, come spiega l’Agenzia, potrà  essere effettuato in un’unica soluzione oppure al massimo in venti rate trimestrali di pari importo, ma èimportante versare la prima rata quando previsto. 

Le rate successive alla prima dovranno invece essere versate entro l’ultimo giorno di ogni trimestre. 

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti tutti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

L’agevolazione va a definire il rapporto tributario relativo agli atti prima indicati con il pagamento delle somme riferite tributi e contributi senza sanzioni o interessi.  

Vengono invece esclusi dalla definizione agevolata gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento e gli atti di adesione emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria. 

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