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L’azione revocatoria ordinaria

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Il Codice Civile consente al creditore numerose strade da seguire per avere soddisfazione contro il debitore inadempiente. Uno degli strumenti previsti dal nostro ordinamento èl’azione revocatoria ordinaria (definita tale per distinguerla dalla pi๠complessa revocatoria fallimentare), già  nota nell’antica Roma come “actio pauliana”.

E pari pari a quanto stabilito nel diritto romano, i tratti principali dell’azione sono arrivati fino a noi.


Il presupposto èquello in cui il debitore svende i propri beni o magari li intesta alla moglie per evitare che i creditori possano espropriarli. Se sono presenti congiuntamente alcuni requisiti indicati dalla legge, perà², l’atto in questione èinefficace verso il creditore.

Inefficacia non significa nullità : l’atto èvalido verso chiunque, tranne che verso il creditore agente, che puಠfar valere il suo diritto e, ad esempio, espropriare il bene in questione o comunque non subire gli effetti di quell’atto.

Tuttavia, esiste anche una terza persona insieme a cui l’atto èstato compiuto, e la sua eventuale buona fede deve essere ugualmente garantita dal legislatore.


Per far quadrare il cerchio, gli elementi richiesti dal codice perchè si possa avviare una revocatoria ordinaria sono: uno o pi๠atti dispositivi mediante i quali il debitore ha apportato delle modifiche al proprio patrimonio; il “periculum damni”, ossia il rischio concreto che tali atti abbiano ridotto significativamente il patrimonio del debitore, tanto da mettere in difficoltà  le possibilità  del creditore di trovare soddisfazione; il “consilium fraudis”, cioèla precisa consapevolezza del debitore di creare danno al creditore con queste vicende.

Se l’atto èa titolo gratuito, non occorre altro; se invece èa titolo oneroso, occorre anche la “partecipatio fraudis”, ovverosia la complicità  del terzo col debitore al fine di danneggiare il creditore.