Il T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) dedica alcune norme alla tassazione dei compensi derivanti dall’utilizzazione..

Perché si parli di “opere dell’ingegno†è necessario che siano presenti congiuntamente tre requisiti: creatività (è stato realizzato qualcosa di nuovo), originalità (dev’essere facilmente distinguibile da altre opere, e dunque non trattarsi di una semplice variazione di altre creazioni) e concretezza (l’opera deve essere riproducibile e quindi sfruttabile commercialmente).
Le possibilità sono due: il primo è il caso in cui i diritti sono sfruttati dallo stesso autore, il secondo è invece quello in cui sono sfruttati da terzi.
Nel primo caso avremo un reddito assimilato a quello di lavoro autonomo, per cui i diritti d’autore sono tassati secondo il principio di cassa (in base, cioè, alla data dell’effettivo incasso), ma il 25% del compenso è esente da tassazione, a titolo di deduzione forfetaria delle spese sostenute. Questa percentuale è elevata al 40% se il percettore ha meno di trentacinque anni: una recente norma a favore dei giovani artisti.
Nel secondo caso, invece, avremo a che fare con redditi diversi. Opera ugualmente il principio di cassa, ma la deduzione del 25% è operata solo se il percettore ha acquistato i diritti d’autore a titolo oneroso (compratori, concessionari…), mentre se li ha acquisiti a titolo gratuito (eredi, donatari…) non opera alcuna esenzione.
In tutti i casi, se lo sfruttamento dei diritti d’autore è compiuto da un imprenditore individuale all’interno della sua attività oppure da una società , si tratterà di un reddito da impresa e come tale andrà trattato, inclusa l’applicazione non del principio di cassa bensì di quello di competenza.