Quando lo Stato non paga

Chiunque eserciti un’attività  d’impresa ha avuto modo di imparare due cose quando si trova come cliente lo Stato, o comunque un ente pubblico (territoriale o non territoriale): la prima èche esso paga sempre tutto quanto èdovuto; la seconda èche, perà², prima di pagare normalmente bisogna attendere tempi biblici.

E se la cosa non rappresenta un grosso problema per coloro i quali operano prevalentemente nei confronti di soggetti privati, il discorso diventa ben differente qualora non addirittura drammatico se la Pubblica Amministrazione costituisce invece il cliente principale quando non l’unico.

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Prescrizione presuntiva (II)

plico di soldi di un pagamento

La conseguenza fondamentale dello scattare della prescrizione presuntiva èche si inverte l’onere della prova: in caso di controversia, infatti, non sarà  pi๠l’acquirente a dover dimostrare di aver pagato quanto dovuto, ma al contrario sarà  il venditore a dover dimostrare che il pagamento non èavvenuto.

à‰ dunque una situazione differente dalla prescrizione ordinaria, in cui dopo un certo periodo di tempo (normalmente dieci anni) il diritto di credito èperduto per sempre. In questo caso, invece, èancora possibile per il venditore far valere i propri diritti, ma purchè riesca a dimostrare che essi sussistono ancora.

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Prescrizione presuntiva (I)

utente che firma un assegno

Non tutti gli imprenditori sono a conoscenza di un istituto cui il Codice Civile dedica un certo spazio: si tratta della prescrizione presuntiva. Eppure, la conoscenza approfondita di queste norme possono rivelarsi di importanza fondamentale nelle controversie con eventuali clienti morosi.

Nella generalità  dei casi, allorchè un soggetto vanti un credito nei confronti di un altro soggetto, e quest’ultimo non saldi in tutto o in parte quanto dovuto, il creditore potrà  ottenere la soddisfazione del suo credito per vie giudiziali.

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Detrazione IVA per telefoni cellulari

telefono cellulare

Per molti anni, il legislatore ha stabilito ai fini IVA una presunzione di promiscuità  in relazione ai telefoni cellulari in possesso di imprenditori e professionisti: ha infatti ipotizzato che per buona parte del tempo il cellulare fosse utilizzato dal titolare per fini privati e non per motivi legati alla sua professione; in questo senso, ha ritenuto necessario impedirgli di detrarre la quota di IVA sugli acquisti di telefonini e sulle relative spese di gestione riferita all’utilizzo privato.

E poichè risultava impossibile distinguere con certezza l’utilizzo privato da quello professionale, si èstabilito una quota forfettaria pari al 50%: dunque, per quei soggetti solo metà  dell’IVA era detraibile.

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Alcune ipotesi di modifiche fiscali

Accanto allo spinoso tema della deducibilità  degli interessi passivi, sono anche altre le richieste di modifica dell’attuale normativa tributaria avanzate formalmente al Governo dalle rappresentanze degli imprenditori nelle ultime settimane.

Su alcune questioni, l’on. Daniele Molgora, attuale sottosegretario all’Economia, si èdichiarato possibilista. Si tratta, in verità , di piccoli miglioramenti alla normativa vigente che non andrebbero a toccare le questioni di fondo, ma comunque utili, non tanto nell’alleggerimento della pressione fiscale (il Governo ha pi๠volte affermato che in questa fase i conti pubblici non lo consentirebbero) bensଠnella semplificazione della giungla di adempimenti fiscali oggi previsti.

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Cambiamenti per gli interessi passivi?

pagamento delle tasse

Quando il Governo Prodi introdusse il meccanismo descritto, l’intenzione era quella di spingere le imprese verso un percorso virtuoso. Appare evidente, infatti, che a parità  di condizioni risultano nettamente avvantaggiate le imprese con un reddito operativo lordo pi๠ragguardevole e con un grado di indebitamento inferiore.

Al contrario, le imprese fortemente indebitate (e dunque con un pesante carico di interessi passivi) e con una situazione produttiva infelice, in cui le scarse vendite non consentono di superare abbondantemente i costi operativi (e dunque con un R.O.L. ridotto quando non nullo o negativo) si ritrovano nell’impossibilità  di dedurre buona parte degli oneri finanziari sostenuti.

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Interessi passivi

Si ipotizzi una Srl che nel 2008 abbia interessi attivi per 1.000, interessi passivi per 30.000 e il R.O.L. pari a 50.000. Supponiamo che tutti i proventi siano imponibili e che dunque le regole per la deducibilità  si applichino alla totalità  degli interessi passivi.

Perciಠrisulterà  quanto segue: 1.000 di interessi passivi sono deducibili perchè pari all’ammontare degli interessi attivi. I rimanenti 29.000 devono invece affrontare la prova del R.O.L. Ai fini del calcolo, come detto, esso èincrementato di 10.000 (solo per il 2008) e perciಠraggiunge il valore totale di 60.000.

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