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Scadenza fiscale del 18 aprile, chi deve pagare

àˆ alle porte la nuova scadenza fiscale del 18 aprile, ultimo giorno utile per poter regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 marzo 2017. 

fatture e corrispettivi, tasse

Solo effettuando i versamenti necessari entro il 18 si avrà  la possibilità  di poter usufruire di una maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo. Insomma èil caso di affrettarsi quanto meno per poter pagare una sanzione minima. 

Devono versare le imposte e contributi dovuti, dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali; imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio; lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali; società  di persone, società  semplici, Snc, Sas, Studi Associati; società  di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società ; istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società  fiduciarie; enti che non svolgono attività  commerciali; organi e amministrazioni dello Stato.

Come ricorda l’Agenzia delle Entrate, il pagamento deve essere effettuato con l’F24 in modalità  telematica o direttamente (attraverso i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel o attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) o tramite intermediario abilitato.

SCADENZE FISCALI APRILE, LE DATE

I non titolari di partita IVA possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste e agenti della riscossione, ma non devono utilizzare crediti tributari o contributivi in compensazione o devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore. Ricordate che i sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo. Ecco i codici di tributo diramati dall’Agenzia delle Entrate.

CODICI TRIBUTO:

1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef

1990 – Interessi sul ravvedimento – Ires

1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva

1993 – Interessi sul ravvedimento – Irap

1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale regionale

1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all’Irpef – Autotassazione – art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997

4061 – Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 – SANZIONE

4062 – Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 – INTERESSI

4063 – Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 – SANZIONE

4064 – Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 – INTERESSI

4065 – Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 – SANZIONE

4066 – Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 – INTERESSI

8901 – Sanzione pecuniaria Irpef

8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef

8904 – Sanzione pecuniaria Iva

8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta

8907 – Sanzione pecuniaria Irap

8918 – Ires – Sanzione pecuniaria

8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef

 

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