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Esenzione tassa concessione governativa cellulari

L’Agenzia delle Entrate nei giorni scorsi mediante apposita risoluzione ha confermato l’obbligo di pagamento della tassa di concessione governativa da parte di coloro che decidono di sottoscrivere un abbonamento di telefonia mobile con qualunque operatore telefonico, fornendo quindi una risposta definitiva a riguardo dopo i dubbi sorti a seguito di una sentenza della Commissione Tributaria del Veneto, che definiva illegittimo tale tributo e che ha quindi spinto diversi consumatori ad inoltrare apposita richiesta di rimborso.

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A fronte di tale chiarimento, dunque, la tassa di concessione governativa deve essere sempre pagata, a meno che non si rientri in una delle categorie per le quali la legge prevede l’esenzione dal pagamento di tale tributo.

AGEVOLAZIONI FISCALI DISABILI

Tra le categorie esenti per espressa previsione normativa figurano le persone con disabilità , nei confronti delle quali il legislatore, attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 641, ha riconosciuto nel telefono cellulare un utile strumento di comunicazione e di soccorso.

A riguardo, in particolare, la normativa di riferimento prevede che tale tassa non sia dovuta nel caso i cui l’intestatario dell’abbonamento sia un soggetto invalido in seguito alla perdita anatonomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori, nonchè un non vedente o un sordo.

Per poter ottenere tale esenzione ènecessario che l’invalidità  venga attestata mediante apposita certificazione rilasciata dalla competente unità  sanitaria locale, che dovrà  poi essere consegnata all’operatore all’atto della stipulazione dell’abbonamento.