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Dettagli una tantum co.co.pro. riforma del lavoro

Dettagli una tantum co.co.pro. riforma del lavoro

Grazie alla riforma del mercato del lavoro del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero, che voi tutti certamente saprete sarebbe stata recentemente approvata a pieni voti, seppur con voto di fiducia, dal Parlamento della Repubblica Italiana, a venir tutelati non saranno solamente i lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato, i lavorati dipendenti della Pubblica Amministrazione, assunti a qualsiasi titolo e per qualsiasi periodo di tempo, ed i soci lavoratori di qualsiasi cooperativa sociale italiana (ovverosia le categorie che sarebbero in grado di sfruttare o la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o l’Assicurazione Sociale Per l’Impiego recentemente introdotta dal Governo Monti), bensଠanche, e soprattutto, i lavoratori cosiddetti co. co. pro.

NOVITA’ CONTRATTI A PROGETTO DOPO LA RIFORMA DEL LAVORO

Coloro i quali, infatti, sarebbero attualmente assunti con un contratto a progetto o, per meglio dire, con un contratto di collaborazione contributivo per programma, verranno ulteriormente tutelati in caso di licenziamento e successiva disoccupazione, ancor pi๠rispetto a quanto avverrebbe attualmente, grazie all’aumento della cosiddetta una tantum co. co. pro. che, in parole povere, altro non sarebbe se non un sussidio di disoccupazione, stabilito sia in base all’anzianità  contributiva che alla retribuzione netta mediamente percepita in busta paga, che verrebbe elargito al lavoratore co. co. pro in un unica occasione.

CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO PRE-RIFORMA

BENEFICIARI UNA TANTUM CO. CO. PRO.

Cominciamo col dire come la cosiddetta una tantum co. co. pro. potrà  venir richiesta esclusivamente da tutti coloro i quali, assunti con contratto di collaborazione contributivo a programma, avrebbero avuto modo di:

– maturare almeno 4 mensilità  di anzianità  contributiva, in seguito ad iscrizione alla Gestione Separata dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, nell’arco dei 12 mesi precedenti alla richiesta

– lavorare, nell’arco dei 12 mesi precedenti alla richiesta, in regime di monocommittenza

– percepire, nell’arco dei 12 mesi precedenti alla richiesta, un reddito annuo, naturalmente lordo, inferiore ai 20.000 euro

– maturare almeno 2 mensilità  di disoccupazione dal momento del licenziamento

NUOVI CONTRATTI DI LAVORO AGEVOLATI

EROGAZIONE UNA TANTUM CO. CO. PRO.

Nonostante il sussidio oggi alla nostra attenzione venga definito una tantum verrebbe corrisposto al lavoratore licenziato in un’unica soluzione, una tantum per l’appunto, solamente nel caso in cui l’importo del sussidio sia di entità  inferiore ai 1.000 euro.

In tutti gli altri casi, infatti, il sussidio verrebbe erogato mensilmente, sino all’esaurimento dell’importo complessivamente dovuto, ed il lavoratore licenziato potrebbe mensilmente percepire una cifra monetaria pari o inferiore ai 1.000 euro.

IMPORTO UNA TANTUM CO. CO. PRO.

Veniamo, infine, all’importo di codesta una tantum co. co. pro. che, molto semplicemente, non potrà  in nessun caso essere superiore al 5% dei minimali annui, annualmente stabiliti, per l’anno a cui si riferiscono i contributi, sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità  già  accreditate e le mensilità  eventualmente non ancora coperte da contribuzione.