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Ferie decise dal datore di lavoro

Secondo la nostra Costituzione, i lavoratori dipendenti hanno diritto di ferie, e tale diritto èassolutamente irrinunciabile; nè consentito barattare le ferie con un importo in denaro, se non per le ferie maturate e non godute al momento dell’estinzione del contratto.

Salvo regole particolari e diverse previste per particolari settori, ogni lavoratore ha diritto a quattro settimane di ferie all’anno. Ma quando vanno fruite queste famose ferie? Chi lo decide?


Su questo punto, di evidente importanza pratica, èintervenuta la magistratura in numerosissime occasioni, fissando una serie di punti fermi.

La legge stabilisce che almeno il 50% delle ferie deve essere fruito (possibilmente in via continuativa) nell’anno stesso in cui maturano, mentre la quota restante deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi al 31 dicembre dell’anno stesso. Il datore di lavoro ètenuto a garantire il rispetto dei principi-cardine descritti, a pena di multe salate.

Detto questo, tuttavia, va chiarito che èlo stesso datore a decidere nel concreto in quali periodi dell’anno il lavoratore andrà  in ferie, tenendo conto delle esigenze organizzative dell’azienda e dei periodi di ferie goduti dai colleghi (per evitare che vadano tutti in vacanza nello stesso momento).


Naturalmente il lavoratore ha diritto di richiedere uno o pi๠giorni liberi, ma la decisione se concederli o meno appartiene nella discrezione del datore di lavoro, che puಠlegittimamente rifiutare le ferie se questo non rientra nei suoi piani. Il lavoratore che, autonomamente, decidesse di prendersi anche un solo giorno di ferie contro il beneplacito del datore compirebbe una grave violazione dei suoi doveri e potrebbe subire rilevanti sanzioni disciplinari.
Alcuni contratti collettivi, peraltro, prevedono che la decisione sul primo 50% delle ferie sia assunta di comune accordo fra datore e dipendente.