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Trattamento fiscale titoli di Stato

Gli interessi percepiti mediante investimenti in titoli di Stato vengono tassati in maniera differente a seconda che gli investimenti siano stati effettuati da persone fisiche o da soggetti diversi da persone fisiche.

Nel primo caso, in particolare, viene applicata degli intermediari finanziari un’imposta sostitutiva del 12,5% sugli interessi percepiti che va ad esaurire completamente gli obblighi fiscali del contribuente, fatta eccezione per i proventi percepiti da persone fisiche nell’esercizio di un impresa.

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In quest’ultimo caso, infatti, si applica il regime fiscale previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche, ossia non èprevista alcuna ritenuta o prelievo sostitutivo ma semplicemente gli interessi concorrono alla formazione della base imponibile soggetta alle imposte sui redditi.

Gli interessi percepiti tramite investimenti in titoli di Stato e soggetti a tassazione non riguardano solo le cedole ma anche il cosiddetto scarto di emissione, ossia la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita e che per alcuni titoli di Stato, come i Bot e i Ctz, rappresenta l’unica forma di remunerazione riconosciuta all’investitore.

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Per quanto riguarda l’imposta sostitutiva, questa èapplicabile esclusivamente in relazione agli interessi maturati nel periodo di possesso del titolo di Stato. A riguardo èbene sottolineare che nel caso di riapertura delle sottoscrizioni per i titoli emessi in pi๠tranches, il prezzo di emissione considerato èquello a cui èstata aggiudicata la prima tranche del prestito.

La normativa di riferimento in tema di regime fiscale degli interessi sui titoli di Stato èil decreto legislativo 1° aprile 1996 n. 239, oggetto di modifiche e integrazioni successive.