Operazioni escluse dallo spesometro

L’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo superiore a 3.000 o a 3.600 euro, conosciuto anche come redditometro o spesometro, non sussiste in merito a determinate categorie di operazioni.

Le operazioni che devono essere escluse, in particolare, sono tutte quelle che risultano prive di uno dei presupposti di applicazione dell’Iva, ossia il presupposto territoriale, oggettivo e soggettivo. Tale principio implica anzitutto che non dovranno essere comunicate, o almeno non in questa sede, tutte le operazioni non rilevanti territorialmente in Italia.

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Sanzioni spesometro per ritardo o errori nella comunicazione

L’Agenzia delle Entrate lo scorso settembre ha emanato un provvedimento tramite il quale ha annunciato la proroga della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, facendo slittare il termine ultimo per le comunicazioni relative al periodo di imposta 2010 dal 31 ottobre al 31 dicembre 2011.

Ma cosa succede se i soggetti obbligati non presentano tale dichiarazione entro la scadenza stabilita o commettono degli errori o delle omissioni nella sua compilazione?

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Istruzioni spesometro 2011

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E del 30 maggio ha fornito tutte le istruzioni e i chiarimenti necessari in merito all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo pari o superiore ai 3.000 euro, ossia del cosiddetto spesometro, uno strumento pensato per combattere l’evasione fiscale e per individuare la capacità  contributiva dei soggetti.

Lo spesometro, in particolare, impone a tutti i soggetti passivi d’Iva l’obbligo di comunicare per via telematica all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni o le prestazioni di servizi ricevute ed effettuate, rilevanti ai fini Iva, che abbiano un importo superiore a 3.000 euro, o a 3.600 euro per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura.

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Entrata in vigore spesometro rimandata a luglio 2011

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 2011/59327 ha annunciato lo slittamento al 1° luglio del cosiddetto spesometro relativo agli acquisti senza obbligo di fattura, ossia dell’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione al fisco dell’acquisto di beni o servizi per i quali non èprevisto l’obbligo di fattura e nel caso in cui la somma corrisposta per tali acquisti superi i 3.600 euro, cifra che deve intendersi comprensiva di Iva.

Nello stesso provvedimento l’Agenzia ha spiegato che il differimento di due mesi (l’entrata in vigore dello spesometro era stata fissata al 1° maggio 2011) èstato dettato da esigenze di carattere tecnico.

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Spesometro in arrivo da ottobre

Rientra tra le misure a favore della lotta all’evasione fiscale il cosiddetto “spesometro“, in forza del quale gli artigiani, i commercianti, i professionisti e i titolari di partita Iva dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni commerciali cosiddette “rilevanti”, ossia di importo superiore a 3.500 euro.

In questo modo, dunque, l’Agenzia delle Entrate potrà  confrontare in maniera pi๠chiara e agevole le eventuali incongruità  tra quanto dichiarato e le spese sostenute.

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