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Vendite sottocosto: regole particolari

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Fissate le regole generali sulle vendite sottocosto, il DPR 218/2001 stabilisce poi delle regole di dettaglio (pi๠onerose o pi๠largheggianti) per alcune ipotesi particolari.
Per esempio, nessun limite puಠriguardare le vendite che avvengono all’interno di una procedura giudiziale: si pensi, ad esempio, alla cessione dei beni di un’azienda fallita da parte del curatore.


Al contrario, un divieto assoluto di eseguire vendite sottocosto ricade su due categorie di esercenti: coloro che commerciano su aree pubbliche e i grandi distributori che dominano un certo settore merceologico nel territorio provinciale (esistono regole quantitative precise per individuare costoro).


Alcuni prodotti, invece, possono essere venduti sottocosto senza limitazioni particolari, o come minimo senza la preventiva comunicazione al Comune.

Si tratta: degli alimentari freschi e deperibili; degli alimentari cui manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla scadenza del termine minimo di conservazione; dei prodotti tipici di una determinata ricorrenza, quando essa sia ormai trascorsa (si pensi ai panettoni venduti a prezzi stracciati nel mese di gennaio); dei prodotti tecnologici ormai obsoleti o superati (musicassette o televisori a tubo catodico, per dirne due); prodotti non alimentari con lievi difetti, non tali da renderli inutilizzabili ma sufficienti a renderli invenduti senza una cospicua riduzione del prezzo.

àˆ inoltre consentito vendere sottocosto per festeggiare determinati momenti della vita aziendale: per esempio, l’apertura della sede; oppure i cinque anni dall’apertura, o i dieci, i quindici e cosଠvia; la riapertura dopo una chiusura dovuta a ristrutturazione; e altre ipotesi meno rilevanti.

Rimane da ricordare, infine, una regola che vale per tutte le ipotesi di vendita a prezzo ridotto (saldi, promozioni, liquidazioni, vendite sottocosto): a fini di trasparenza, il cartellino deve indicare sempre il prezzo originario, la percentuale dello sconto e il nuovo importo.