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Sanzioni tributarie 2012

Le sanzioni amministrative pecuniarie tributarie vengono applicate in caso di violazione di un adempimento fiscale.

Tali sanzioni, la cui entità  varia a seconda del tipo di violazione, vengono irrogate dall’ufficio o dall’ente competente all’accertamento dei tributi a cui le violazioni si riferiscono mediante apposito atto di contestazione, che deve necessariamente recare l’indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri adottati per la determinazione delle sanzioni e della loro entità  e l’indicazione dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.

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In alternativa, le sanzioni possono essere irrogate immediatamente, ossia senza contestazione preventiva e mediante un atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, che deve necessariamente essere motivato.

Di seguito riportiamo le sanzioni applicate alle diverse tipologie di violazioni.

omessi o ritardati versamenti diretti: 30% dell’imposta dovuta;
omessa dichiarazione imposte dirette: dal 120% al 240% delle imposte dovute (con un minimo di 258 euro), oppure se non sono dovute imposte da 258 euro a 1.032 euro;
dichiarazione infedele imposte dirette: dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito. L’ammontare della sanzione èpoi aumentata di un terzo in presenza di redditi prodotti all’estero, del 10% nel caso in cui l’omessa o infedele dichiarazione ha ad oggetto dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e del 50% in caso di omessa presentazione del modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore;
mancata ottemperanza delle richieste dell’amministrazione finanziaria in merito dichiarazione imposte dirette: da 258 euro a 2.065 euro;

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omessa richiesta di registrazione (imposta di registro): dal 120% al 240% dell’imposta dovuta;
insufficiente dichiarazione di valore (imposta di registro): dal 100% al 200% della maggiore imposta;
occultazione del corrispettivo (imposta di registro): dal 200% al 400% della differenza d’imposta;
omessa richiesta di trascrizione o di annotazioni obbligatorie (imposte ipotecarie e catastali): dal 100% al 200% dell’imposta oppure da 103 a 2.065 euro se soggetta a imposta fissa;
omesso o insufficiente pagamento dell’imposta di bollo: dal 100% al 500% dell’imposta o della maggiore imposta;
utilizzo in compensazione di crediti inesistenti (modello F24): dal 100% al 200% del credito inesistente oppure il 200% del credito inesistente se gli importi compensati superano 50.000 euro per anno solare;
omessa compilazione sezione I – Modulo RW: dal 5% al 25% degli importi non dichiarati, con confisca di beni di corrispondente valore quando l’ammontare complessivo èsuperiore a 10.000 euro;
omessa compilazione sezione II – Modulo RW: dal 10% al 50% degli importi non dichiarati, con confisca di beni di corrispondente valore;
omessa compilazione sezione III – Modulo RW: dal 10% al 50% degli importi non dichiarati.

A queste bisogna poi aggiungere le sanzioni tributarie previste per violazioni in materia di Iva (leggi “Importo sanzioni Iva 2012“).