Cambiamenti per gli interessi passivi?

pagamento delle tasse

Quando il Governo Prodi introdusse il meccanismo descritto, l’intenzione era quella di spingere le imprese verso un percorso virtuoso. Appare evidente, infatti, che a parità  di condizioni risultano nettamente avvantaggiate le imprese con un reddito operativo lordo pi๠ragguardevole e con un grado di indebitamento inferiore.

Al contrario, le imprese fortemente indebitate (e dunque con un pesante carico di interessi passivi) e con una situazione produttiva infelice, in cui le scarse vendite non consentono di superare abbondantemente i costi operativi (e dunque con un R.O.L. ridotto quando non nullo o negativo) si ritrovano nell’impossibilità  di dedurre buona parte degli oneri finanziari sostenuti.

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Interessi passivi

Si ipotizzi una Srl che nel 2008 abbia interessi attivi per 1.000, interessi passivi per 30.000 e il R.O.L. pari a 50.000. Supponiamo che tutti i proventi siano imponibili e che dunque le regole per la deducibilità  si applichino alla totalità  degli interessi passivi.

Perciಠrisulterà  quanto segue: 1.000 di interessi passivi sono deducibili perchè pari all’ammontare degli interessi attivi. I rimanenti 29.000 devono invece affrontare la prova del R.O.L. Ai fini del calcolo, come detto, esso èincrementato di 10.000 (solo per il 2008) e perciಠraggiunge il valore totale di 60.000.

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Reddito Operativo Lordo e interessi passivi

pagamento delle tasse

Il Reddito Operativo Lordo (R.O.L.) èdato dalla differenza fra i ricavi derivanti all’impresa dallo svolgimento delle sue attività  ordinarie (escludendo dunque interessi attivi, proventi straordinari, rivalutazioni ecc.) e tutte le componenti di costo legate a loro volta all’attività  ordinaria ad eccezione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, che non sono computabili.

Gli interessi passivi che risultano non deducibili perchè eccedenti rispetto agli interessi attivi sono deducibili nell’esercizio esclusivamente fino ad un massimo pari al 30% del R.O.L. cosଠdeterminato. Percià², se essi non raggiungono il famigerato 30% sono integralmente deducibili; se invece superassero tale soglia, la quota eccedente non si puಠdedurre dal reddito.

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