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Rimborso tasse fondi pensione

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 102/E del 26 novembre 2012 ha allineato alla sentenza della Corte di Cassazione n. 13642 del 22 giugno 2011 il regime fiscale riguardante le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale ai soggetti iscritti ai fondi pensione integrativi prima del 18 aprile 1993.

Tale allineamento comporta una modifica della tassazione a cui sono assoggettati i rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre del 2000 esclusivamente da coloro che risultano iscritti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993.


In particolare, a fronte di tale modifica, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 viene applicato il regime di tassazione separata con l’aliquota del TFR previsto dagli articoli 16 e 17 del Tuir solo per la parte di capitale legata alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre in relazione alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento si applica la ritenuta del 12,50% prevista dall’art. 6 della legge n. 482 del 1985. Per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001, invece, si applica interamente il regime di tassazione previsto dagli articoli 16 e 17 del Tuir.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che per il versamento della ritenuta deve essere utilizzato il codice tributo n. 1680. In relazione a liquidazioni già  effettuate èpossibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973 presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.