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Committente responsabile della sicurezza su cantiere edile

La IV Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 42465 del 1° dicembre 2010 ha dichiarato che: “Il privato, in qualità  di committente di lavori edili da svolgersi nella sua abitazione, risponde di omicidio colposo qualora l’operaio da lui incaricato, in assenza di qualsiasi cautela relativa alla sicurezza, muoia in occasione del lavoro assunto”.

Questa sentenza èstata pronunciata dopo che un operaio èmorto cadendo da un’impalcatura priva di parapetti all’interno di un’abitazione privata, non indossando le apposite attrezzature antinfortunistiche, quindi in assenza completa di qualsiasi cautela atta ad evitare i rischi di una caduta dall’alto.



I giudici hanno cosଠcondannato il titolare dell’impresa edile in cui l’operaio lavorava, ad una pena detentiva di otto anni, poichè ritenuto il diretto responsabile dell’accaduto decretando che “riveste una posizione di garanzia il proprietario (committente) che affida lavori edili in economia a lavoratore autonomo di non verificata professionalità  e in assenza di qualsiasi apprestamento di presidi anticaduta a fronte di lavorazioni in quota superiore ai metri due”.

Inoltre hanno sottolineato che in caso di prestazione autonoma, la responsabilità  ricade sempre sul datore di lavoro soprattutto nel caso in cui lo stesso non fornisca il materiale antinfortunistico al dipendente.
Questo esplica cosଠla funzione della sentenza anche al di fuori del lavoro dipendente, equiparando cosଠi lavoratori autonomi e subordinati.

I giudici spiegano che “il risarcimento del danno professionale, biologico ed esistenziale derivante dal demansionamento e dalla dequalificazione del lavoratore postula l’allegazione dell’esistenza del pregiudizio e delle sue caratteristiche, nonchè la prova dell’esistenza del danno e del nesso di causalità  con l’inadempimento, prova che, quanto al danno esistenziale, puಠessere fornita anche ricorrendo a presunzioni”, con la sentenza n. 24233 del 30 novembre 2010, poichè la corte d’appello ha accertato l’altezza da cui ècaduto l’operaio e la conseguente assenza di apposite attrezzature atte alla sicurezza dello stresso.