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Licenziamento illegittimo durante il periodo di prova

La funzione del periodo di prova èquella di consentire alle parti di valutare la convenienza del rapporto di lavoro, ne deriva quindi che durante tale periodo, in base a quanto previsto dal codice civile, le parti possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di pagamento dell’indennità  di mancato preavviso.

Anche in questo caso, tuttavia, possono configurarsi delle ipotesi di licenziamento illegittimo. Questo accade ad esempio quando il lavoratore non sia stato posto nelle condizioni di sostenere la prova, o perchè non gli sono state attribuite le mansioni che ne costituiscono l’oggetto oppure perchè di tali mansioni egli ha potuto svolgere solo la parte meno qualificante.

Ancora, si configura come licenziamento illegittimo quello intimato durante il periodo di prova per motivi illeciti, per motivi diversi da quelli relativi alla convenienza di instaurare un rapporto di lavoro definitivo e per valutazione negativa in merito a mansioni diverse da quelle concordate all’atto dell’assunzione. Allo stesso modo, èillegittimo il licenziamento durante il periodo di prova qualora venga intimato dopo solo un giorno e mezzo di effettivo lavoro, quindi in assenza di un’idonea valutazione delle capacità  professionali, a meno che il lavoratore non abbia tenuto un comportamento talmente grave da determinare un immediato disinteresse del datore di lavoro ad instaurare un qualunque tipo di rapporto lavorativo con quel soggetto.

In ogni caso, come stabilito da una sentenza della Corte di Cassazione, il lavoratore che intende impugnare il licenziamento intimato durante il periodo di prova deve necessariamente riuscire a dimostrare in sede giurisdizionale il positivo superamento dell’esperimento e che il recesso da parte del datore di lavoro èimputabile ad un motivo estraneo a tale causa.