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Limiti del contratto a termine non si applicano alla somministrazione

Contratto progetto

La Corte di Giustizia Europea lo scoso 11 aprile èintervenuta sulle differenze tra il contratto a tempo determinato e il contratto di somministrazione, affermando che si tratta di due fattispecie contrattuali regolate da differenti previsioni normative e che quindi le norme relative al contratto di lavoro a termine non possono essere applicate ad un contratto di somministrazione avvalendosi della disciplina delle proroghe.

Nel caso in esame, in particolare, èstata giudicata la controversia riguardante un lavoratore impiegato come portalettere presso Poste Italiane con tre successivi contratti a tempo determinato, sulla base di contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato concluso tra la Obiettivo Lavoro e Poste Italiane.


Il portalettere, in particolare, ritenendo che i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro a termine fossero generici e insussistenti e che la proroga della stessa fosse priva di giustificazione, si èrivolto al Tribunale per chiedere l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La Corte di Giustizia Europea, tuttavia, sulla base di quanto già  previsto dalla direttiva europea del 1999 sul lavoro a tempo determinato, ha ribadito che la tutela accordata ai lavoratori dalla stessa direttiva, che ricordiamo prevede la trasformazione del contratto in un rapporto a tempo indeterminato a fronte di ripetute assunzioni a tempo determinato, non si applica ai lavoratori a tempo determinato messi a disposizione di un’azienda utilizzatrice da parte di un’agenzia di lavoro interinale. Pertanto, non puಠessere trasformato in contratto a tempo indeterminato nè il rapporto di lavoro con l’agenzia nè quello con il datore di lavoro finale.