Home » Prescrizione stipendio dopo la riforma del lavoro

Prescrizione stipendio dopo la riforma del lavoro

In tema di prescrizione del diritto alla retribuzione, nel 1996 la Corte Costituzionale ha stabilito che il termine decorre dalla fine del rapporto di lavoro, onde evitare che il dipendente non eserciti tale diritto per il timore di subire ritorsioni da parte del suo datore di lavoro.

Sia la Corte Costituzione che la Corte di Cassazione hanno perಠstabilito che il principio della decorrenza della prescizione del diritto alla retribuzione dalla fine del rapporto di lavoro non si applica alle aziende con pi๠di 15 dipendenti, in quanto in tal caso l’art.18 dello statuto dei lavoratori prevede la reintegrazione del dipendente in caso di licenziamento ingiustificato.


La riforma del lavoro ha perಠapportato delle variazioni potenzialmente in grado di incidere sulla decorrenza dei crediti di lavoro nelle aziende con pi๠di 15 dipendenti. A fronte di quanto previsto dalla nuova normativa, infatti, in caso di licenziamento ingiustificato non èpi๠garantito sempre e comunque il diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro, in quanto al giudice viene lasciata la possibilità  di scegliere tra la reintegrazione e il pagamento di un’indennità  risarcitoria il cui ammontare ècompreso tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mesi.

In considerazione di cià², dunque, il decorso del termine di prescrizione degli stipendi per le aziende con pi๠di 15 dipendenti appare incerto. Da un lato, infatti, si puಠsostenere che la tutela prevista dall’art.18 sia comunque tale da consentire al dipendente di esercitare i suoi diritti senza timore di essere licenziato, pertanto il termine di prescrizione decorrerebbe nel corso del rapporto di lavoro. Dall’altra parte si potrebbe invece sostenere che, essendo venuta meno la garanzia della reintegrazione, sarebbe destinata a cambiare la regola giurisprudenziale.