Portabilità  ed estinzione anticipata del mutuo

Dopo aver visto il diritto di recesso del mutuo, oggi vediamo che molti interventi apportati dal decreto legislativo 141/2010 non modificano norme già  vigenti ma si limitano a fare ordine, togliendole da leggi speciali e ricollocandole all’interno del Testo Unico Bancario.

àˆ il caso delle norme in tema di ipoteche: èconfermato che l’estinzione del contratto comporta la cessazione dell’ipoteca, con conseguente comunicazione all’Ufficio del Registro perchè si provveda alla sua cancellazione.

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Portabilità  dei mutui bancari

Come abbiamo visto nell’articolo su come trasferire il conto corrente, dal 2006 èpossibile in Italia eseguire la cosiddetta portabilità  dei mutui: in altre parole, il debitore (mutuatario) che aveva a suo tempo stipulato un contratto con una banca originaria (mutuante) puಠchiedere che esso venga trasferito e prosegua con un’altra banca subentrante.

Alla base di questa scelta, solitamente, c’ la possibilità  per il mutuatario di rinegoziare le condizioni contrattuali e quindi di strappare alla subentrante clausole pi๠favorevoli in termini di durata, di interessi o di garanzie rispetto a quanto stipulato con la banca originaria.

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Portabilità  nella previdenza integrativa

tfr e fondi pensione

Com’ noto, dal 2007 tutti i lavoratori dipendenti devono scegliere, entro sei mesi dall’assunzione, se mantenere il proprio TFR in azienda o destinarlo ad un fondo di previdenza integrativa; in caso di mancata scelta, il TFR èversato d’ufficio presso un’apposita gestione pubblica, il Fondoinps.

Che la scelta sia stata espressa o che siano intervenute le norme d’ufficio, in tutti i casi èpossibile cambiare successivamente idea.

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