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I criteri di fruizione del congedo parentale a ore

àˆ stata introdotta una nuova forma di congedo parentale, quello orario che si aggiunge ai congedi su base giornaliera e mensile senza tuttavia modificare il monte complessivo delle ore di congedo che spettano ai genitori lavoratori dipendenti.

La circolare INPS di riferimento che spiega le modalità  di fruizione oraria del congedo parentale èla n. 152 del 18 agosto 2015 e questo èquanto si riporta rispetto ai criteri di fruizione:

La modalità  di fruizione oraria del congedo parentale, prevista dal novellato art. 32 del T.U maternità /paternità , si aggiunge alla modalità  di fruizione su base giornaliera e mensile relativamente alle quali sono state già  fornite nel tempo istruzioni (si vedano in particolare le circolari n. 17 del 26 gennaio 1982 – AGO n. 138382; n. 109 del 6 giugno 2000; n. 8 del 17 gennaio 2003).

Rispetto alle modalità  già  in uso (giornaliera o mensile), l’introduzione della modalità  oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.

Si rammenta che, con il decreto legislativo n. 80 del 2015, èstato previsto l’ampliamento sia del periodo entro il quale èpossibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino) sia del periodo entro il quale il congedo èindennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del bambino). Su tale disposizione èstata emanata la circolare n. 139 del 17 luglio 2015. Le istruzioni contenute in questa circolare trovano quindi applicazione anche nel caso di fruizione del congedo parentale in modalità  oraria.

I genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità  loro consentite (giornaliera o mensile o oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale èfruito in modalità  oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.

In ordine alla fruizione frazionata del congedo parentale si richiamano le istruzioni a suo tempo fornite nei messaggi n. 28379 del 25 ottobre 2006 e n. 19772 del 18 ottobre 2011. Al riguardo, si rappresenta che se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività  lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate nè ai fini del computo nè ai fini dell’indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità  oraria èsempre rinvenibile lo svolgimento di attività  lavorativa.