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Pensione di reversibilità  coniuge divorziato

Tra i soggetti beneficiari della pensione di reversibilità , oltre al coniuge, ai figli, ai genitori, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili, figura anche l’ex coniuge, purchè non si sia risposato dopo lo scioglimento del matrimonio con il pensionato deceduto.

Fermo restano il requisito dell’assenza di un nuovo matrimonio, valido in tutte le ipotesi, in caso di separazione consensuale e di separazione senza colpa la pensione di reversibilità  spetta al coniuge separato senza condizioni.


In caso di separazione per propria colpa, invece, la pensione di reversibilità  spetta al coniuge separato solo a patto che sia stato riconosciuto a sua favore il diritto all’assegno alimentare. In caso di divorzio e in presenza di un altro coniuge del soggetto deceduto, al coniuge separato spetta una quota della pensione di reversibilità  a patto che sia stato riconosciuto a suo favore il diritto all’assegno divorzile.

Per la determinazione della quota spettante al coniuge divorziato il Tribunale prende in considerazione gli anni di matrimonio e la posizione economica sia del coniuge divorziato che del coniuge superstite.