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Legittimità  patto di demansionamento

Con l’interpello n. 39 del 21 settembre 2011 il Ministero del Lavoro ha ribadito, sulla base di un’espressa ammissione della Corte Costituzionale, la legittimità  del patto di demansionamento tra il datore di lavoro e la lavoratrice madre che rientra al lavoro prima del compimento di un anno di vita del bambino, fermo restando la necessità  che tale demansionamento sia dettato da un contesto aziendale che per motivi inerenti all’organizzazione, alla produzione o ad un piano di riduzione dei costi non offra delle alternative diverse all’ipotesi del demansionamento e capaci allo stesso modo di garantire alla lavoratrice la conservazione del posto di lavoro.

ILLEGITTIMITà€ ASSEGNAZIONE MANSIONI INFERIORI

La legittimità  del patto di demansionamento deriva dell’esigenza di tutelare l’interesse della lavoratrice a mantenere il posto di lavoro, pur svolgendo mansioni di livello inferiore e percependo una retribuzione pi๠bassa rispetto a quella percepita in precedenza.

RISARCIMENTO DEMANSIONAMENTO O DEQUALIFICAZIONE

Secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, che sottolinea come tali esigenze organizzative che devono giustificare il demansionamento debbano essere comprovate, in questo caso la tutela dell’interesse della lavoratrice alla conservazione del posto di lavoro prevale sull’interesse tutelato dall’art. 2103 del codice civile, secondo cui il lavoratore non puಠessere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali èstato assunto.

Ferma restando l’ipotesi di legittimità  del patto di demansionamento sopra indicata, nel caso in cui venga adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali èstato assunto il lavoratore puಠrifiutarsi di compiere la prestazione di livello inferiore ed èinoltre legittimato a chiedere un risarcimento danni al suo datore di lavoro e/o a presentare lettera di dimissioni per giusta causa.