Home » Parcella avvocato proporzionale alla causa

Parcella avvocato proporzionale alla causa

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7807 del 28 marzo 2013 ha affermato un importante principio in tema di compenso spettante agli avvocati.

In particolare, la Suprema corte ha giudicato il caso di una lite tra un legale e un suo cliente, nell’ambito della quale il primo chiedeva al suo assistito il pagamento di una parcella di 18.000 euro dopo averlo difeso in una lite avente ad oggetto una controversia riguardante la compravendita di un immobile del valore di 390.000 euro.


Il cliente, invece, riteneva di dover pagare all’avvocato solo 4.000 euro, in quanto il valore della controversia non coincideva con quello dell’immobile, poichè la lite riguardava solo alcune difformità  edilizie per un danno totale non superiore a 100.000 euro.

Nel giudicare il caso in esame, in particolare, la Corte di Cassazione ha richiamato la norma contenuta nell’art. 6 del decreto ministeriale 585/1994, che distingue tra spese liquidate dal giudice a carico del soccombente, onorari che l’avvocato puಠesigere dal proprio cliente sulla base del valore effettivo della controversia e ancora somme che l’avvocato puಠesigere dal proprio cliente ma calcolate sulla base del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti.

A fronte di cià², dunque, in caso di controversia tra avvocato e assistito, il giudice deve tenere conto dell’attività  difensiva che il legale ha dovuto porre in essere, considerando le peculiarità  del caso specifico e andando cosଠa stabilire se l’importo richiesto sia o meno adeguato il relazione al valore della controversia.