Iscrizione anagrafe Onlus

Le Onlus, ossia le organizzazioni non lucrative di utilità  sociale che svolgono la propria attività  nell’ambito di uno dei settori espressamente indicati dall’art.10 del D.Lgs n. 460/97, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dallo stesso decreto e delle eventuali erogazioni liberali devono necessariamente essere iscritte all’anagrafe unica delle Onlus istituita presso il Ministero delle finanze.

Tale comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di un apposito modello che dovrà  poi essere consegnato alla Direzione regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze competente per territorio.

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Nascita delle imprese sociali

associazione onlus

Il decreto legislativo n. 156 del 2006 ha istituito nel nostro ordinamento la figura delle imprese sociali. Non si tratta di un tipo di azienda a sè stante, bensଠuna qualità  che puಠessere assunta da qualunque tipo di ente (impresa o no, incluse le Onlus), purchè rispetti una serie di requisiti.

Innanzitutto, èrichiesto che nello statuto sia escluso lo scopo di lucro, e dunque la possibilità  di dividere gli eventuali utili, che devono invece essere reinvestiti; analogamente, deve essere previsto che al momento della cessazione il patrimonio residuo di liquidazione deve essere devoluto ad Onlus o altri enti no-profit.

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Proroghe e versione “light” del modello EAS

agenzia-delle-entrate

Dopo molte proteste e richieste di incontro, l’Agenzia delle Entrate ha accettato di porre alcune significative modifiche all’obbligo di invio del modello EAS, il censimento fiscale del cosiddetto “terzo settore”.

Il modello EAS, come noto, nasce dall’esigenza di monitorare il mondo delle associazioni e del no-profit, al cui interno si celano numerosissimi abusi e imbrogli finalizzati a fruire delle agevolazioni fiscali attribuite al terzo settore.

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Detrazione IRPEF sulle donazioni di lavoro verso gli enti benefici

Con una sua risoluzione della fine del 2008, l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera dal punto di vista fiscale ad una forma di donazione alle ONLUS innovativa e che sta iniziando a diffondersi negli ultimi anni: i dipendenti di un’azienda simbolicamente donano lo stipendio riferito ad una o pi๠ore di lavoro, solitamente in occasione di una raccolta fondi specifica.

L’Agenzia ha riconosciuto che tale ipotesi costituisce un onere di cui si riconosce la detraibilità  dall’IRPEF nella misura del 19%, ma purchè si segua una precisa procedura che consenta di evitare abusi.

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Donare un’ora di lavoro alle Onlus

L’Agenzia delle Entrate ha emanato un documento di prassi (la risoluzione n. 441/2008) in cui spiega la complessa procedura da adottare perchè una singola forma di liberalità  sia riconosciuta fiscalmente. Si tratta della pratica, ormai frequente, con cui i lavoratori di una data azienda o di un intero comparto produttivo decidono di regalare una o pi๠ore di lavoro ad una singola Onlus, solitamente in occasione di una precisa iniziativa benefica.

In sostanza, la retribuzione corrispondente èdonata alla Onlus mediante il datore di lavoro.
La liberalità  èassimilata a una normale operazione di beneficenza, e dunque consente la detrazione dall’IRPEF per il 19%, entro il limite di 2.065,83 euro. E tuttavia, per tale detrazione èrichiesta una complessa procedura delineata dalla recente risoluzione, che consente di individuare con precisione l’entità  delle somme devolute e i nominativi dei lavoratori partecipanti.

Innanzitutto, occorre che l’intera somma riferita a tutti i lavoratori aderenti sia devoluta dal datore di lavoro tramite bonifico bancario la cui causale dovrà  descrivere il tipo di donazione effettuata, il numero complessivo degli aderenti e il mese di riferimento. Il datore dovrà  poi redigere degli elenchi dettagliati di tutti i lavoratori aderenti e delle relative somme donate, distinguendo mese per mese.

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