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Novità  in ambito IVA della nuova Legge di Stabilità 

La circolare n. 20/E del 18 maggio 2016 èstata usata dall’Agenzia delle Entrate per esaminare le tante novità  tributarie introdotte dalla legge di stabilità  per il 2016. Vediamo quelle che riguardano il regime IVA con il riassunto e il commento della rivista FiscoOggi.

FiscoOggi èla rivista di riferimento dell’Agenzia delle Entrate. Oggi presenta le novità  in ambito fiscale introdotte dalla Legge di Stabilità  per quanto riguarda il regime IVA.

Estesa l’applicazione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate ai consorzi che, risultando aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico, sono tenuti a emettere fattura mediante il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment). In questi casi, l’Iva non èpagata al consorzio cedente o prestatore unitamente al corrispettivo, ma viene versata all’Erario direttamente dalla pubblica amministrazione cessionaria o committente. Con l’introduzione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate ai consorzi, il legislatore ha inteso semplificare, in sostanza, la riscossione del tributo, evitando che i consorzi che hanno quale committente principale la Pa e che applicano il meccanismo dello split payment, si trovino in una costante condizione di credito Iva. L’efficacia della disposizione in commento èsubordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga alle direttive comunitarie, “allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali”.

Iva ridotta al 10%, a titolo permanente, per i marina resort, cioèle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità  da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, equiparate definitivamente alle strutture ricettive all’aria aperta.

Nell’ottica di semplificare la cessione gratuita di prodotti a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità  di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle Onlus, èstato innalzato a 15mila euro (dai precedenti 5.164,57 euro) il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale occorre inviare la prescritta comunicazione all’amministrazione finanziaria. La comunicazione, inoltre, èfacoltativa, a prescindere dal valore, quando i beni ceduti gratuitamente sono facilmente deperibili (alimenti).

L’aliquota Iva al 4%, già  prevista per giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici forniti in formato cartaceo, èstata estesa alla fornitura in formato digitale degli stessiprodotti editoriali, compresa la messa a disposizione “on line” (per un periodo di tempo determinato) delle pubblicazioni identificate dai codici Issn o Isbn.