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Novità  somministrazione di lavoro 2012

Al fine di adeguare le norme dell’ordinamento italiano relative alla somministrazione di lavoro alla direttiva CE 2008/104, lo scorso 22 marzo èstato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 24/2012, contenente appunto alcune modifiche riguardanti la disciplina del lavoro tramite agenzie interinali, che interessano quindi tutti i lavoratori sia a tempo determinato che a tempo indeterminato che dipendono da tali agenzie.

CONTRATTO DI SOMMINISTAZIONE PRE-RIFORMA

Tra le novità  contenute nel suddetto decreto figura in primo luogo la nuova definizione di contratto di somministrazione di lavoro, definito come “il contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell’articolo 20“.

Altre modifiche riguardano le sanzioni applicate nel caso in cui venga previsto un trattamento economico inferiore a quello previsto per i dipendenti di pari livello e che svolgono le medesime sanzioni. In questo caso la sanzione, sia per il somministratore che per l’utilizzatore, ècompresa tra 250 e 1250 euro, mentre èprevista una sanzione penale (consistente nell’arresto per un periodo non superiore ad un anno e in un’ammenda di ammontare compreso tra 2.500 e 6.000 euro) a carico di chi percepisce compensi da parte del lavoratore in cambio di un’assunzione presso un utilizzatore, fatta eccezione per le ipotesi contemplate dal comma 2 dell’articolo 11.

APPRENDISTATO E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Il suddetto decreto prevede poi una deroga alla norma che prevede l’utilizzo della somministrazione di lavoro a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, nel caso in cui si tratti di soggetti disoccupati che percepiscono l’indennità  ordinaria di disoccupazione non agricola da almeno sei mesi, di soggetti percettori di ammortizzatori sociali da almeno sei mesi oppure di lavoratori definiti svantaggiati.

E’ stato inoltre introdotto l’obbligo di informazione dei posti vaganti, in forza del quale i lavoratori dipendenti dal somministratore devono essere informati dall’utilizzatore, anche mediante avviso generale affisso presso i locali dell’azienda, dei posti vacanti presso quest’ultimo, affinchè possano aspirare a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato.