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Demansionamento legittimo se mansioni inferiori non prevalgono

La normativa attualmente in vigore sancisce il divieto di adibire il lavoratore a mansioni inferiori a quelle per le quali èstato assunto, fatta eccezione per le deroghe al divieto di demansionamento esplicitamente previste.

Al riguardo, tuttavia, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4301 del 22 febbraio 2013 ha sancito la possibilità  di adibire un lavoratore dipendente a mansioni inferiori, purchèrisulti prevalente l’espletamento di quelle corrispondenti al suo livello di inquadramento.


In altre parole, dunque, un’azienda, in presenza di specifiche esigenze organizzative, puಠadibire un suo dipendente allo svolgimento di mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali èstato assunto, qualora queste impegnino il dipendente solo per un circoscritto periodo di tempo e non vadano ad intaccare lo svolgimento per la maggior parte delle ore lavorative delle mansioni compatibili con il suo inquadramento.

Nel caso specifico, in particolare, la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato da una dipendente comunale il cui contratto di lavoro prevedeva un inquadramento nella categoria B1, posizione economica C2, alla quale erano state assegnate mansioni inferiori e il contemporaneo espletamento, in via prevalente, di mansioni facenti parte della qualifica di appartenenza.

Qualora le mansioni corrispondenti all’inquadramento non fossero state prevalenti, la lavoratrice avrebbe avuto diritto ad un risarcimento per demansionamento o dequalificazione.