Licenziamento legittimo durante astensione facoltativa se manca la comunicazione

La lavoratrice che intende usufruire del congedo di maternità  facoltativo, ossia della possibilità  di astenersi dallo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i tre mesi successivi al parto, deve darne comunicazione sia al datore di lavoro che all’Inps, tenuto a corrispondergli l’indennità  spettante, precisando il periodo dell’assenza. Qualora ometta tale comunicazione e si astenga comunque dallo svolgimento della prestazione lavorativa si configura l’ipotesi di assenza ingiustificata, possibile causa di un licenziamento legittimo.

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Apprendista in gravidanza

Per una lavoratrice apprendista il periodo di sospensione legato a cause quali la gravidanza non rientrano nel conteggio legato alla durata del contratto di apprendistato; e lo stesso vale anche per i casi di malattia ed infortunio. Nell’ambito della tutela delle lavoratrici madri, le norme che in Italia sono in vigore sul divieto di licenziamento, per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, valgono anche per le apprendiste in gravidanza.

D’altronde l’Inps, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, nel marzo del 2010 aveva sia chiarito, sia affermato quello che èil principio di prosecuzione del contratto di apprendistato quando si verificano cause di sospensione, tra cui proprio quella del congedo parentale. Con la conseguenza che la durata dell’apprendistato, sospesa durante la gravidanza, si sposta in avanti per un tempo pari a quello per cui èavvenuta la sospensione.

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Dimissioni in gravidanza

Il Dlgs n. 151/2001 prevede che le lavoratrici non possono essere licenziate nel periodo che va dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino, salvo alcune ipotesi particolari (colpa grave, cessazione dell’attività , ultimazione della prestazione e esito negativo della prova).

Nel suddetto periodo, tuttavia, la lavoratrice èlibera di licenziarsi presentando al datore di lavoro la consueta lettera di dimissioni, anche se in questo caso affinchè la risoluzione del rapporto di lavoro venga attuata ènecessario che tali dimissioni vengano convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio.

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