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Lavoro straordinario obbligatorio

Le legge stabilisce che l’orario di lavoro non puಠsuperare le 40 ore settimanali, tuttavia la contrattazione collettiva puಠstabilire un orario di lavoro inferiore. Le ore di lavoro che eccedono quelle stabilite dal contratto collettivo nazionale vengono quindi qualificate come lavoro straordinario, tuttavia la legge stabilisce che in ogni caso l’orario lavorativo settimanale non puಠsuperare le 48 ore.

Al di là  dei casi in cui il datore di lavoro e i suoi dipendenti si accordano sulle ore di lavoro straordinario, il datore di lavoro èlegittimato a farne richiesta in determinati casi specifici, in particolare:


– in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive;
– in casi di forza maggiore, ossia quando la mancata prestazione di lavoro straordinario andrebbe ad arrecare un pericolo grave alle persone o ala produzione;
– in occasione di eventi particolare come fiere, mostre e eventi di vario tipo.


La legge prevede che la normativa relativa all’orario di lavoro straordinario non si applica a determinate categorie di lavoratori, ovvero: dirigenti, lavoratori a domicilio, telelavoratori, lavoratori addetti alla manodopera familiare e lavoratori del settore liturgico.

L’art.16 del D.Lgs. n. 66, inoltre, cita dei casi in cui èpossibile il superamento del limite delle 48 ore settimanali, in particolare: per esigenze tecniche o stagionali (R.D.L. n. 692 del 15 marzo 1923), in caso di lavori preparatori, complementari o in casi di imminente pericolo (R.D. n. 1955 del 10 settembre 1923), in relazione a periodi strettamente necessari per avviare gli impianti, effettuare riparazioni, per svolgimento di verifiche e prove straordinarie, compilazioni di inventari (R.D. n. 1955 del 10 settembre 1923) e per le lavorazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia, come i commessi viaggiatori e i piazzisti.