Valutazione dei rischi lavoratori minorenni

L’età  minima di ammissione al lavoro èfissata al momento in cui il soggetto ha terminato il periodo di istruzione obbligatoria, fermo restando il limite minimo di 15 anni.

Nei confronti dei lavoratori minorenni la legge prevede specifiche diposizioni che hanno l’obiettivo di garantire un livello pi๠elevato di tutela della loro salute. In particolare, in tema di sicurezza sul lavoro, l’art. 7 della Legge n. 977/1967 stabilisce che il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e in occasione di una qualunque modifica rilevante delle condizioni di lavoro, deve effettuare la valutazione dei rischi.

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Sanzioni violazione obblighi lavoro minorile

Nel caso in cui intenda instaurare un rapporto di lavoro con un soggetto minore, il datore di lavoro deve porre in essere una serie di adempimenti e rispettare una serie di obblighi imposti dalla legge (orario di lavoro, età  minima, valutazione dei rischi, visita medica, ecc.).

Ne deriva quindi che in caso di violazione delle disposizioni di legge in materia, èprevista a carico del datore di lavoro l’applicazione di un sistema sanzionatorio consistente in sanzioni amministrative per illeciti di natura amministrativa e nell’arresto o nella pena alternativa dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda per illeciti di natura penale.

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Lavoro minorile e lavoratrici-madri (II)

L’evoluzione legislativa in materia di tutela a lavoratori minorenni e lavoratrici-madri èstata costellata da moltissime tappe di rilievo, che hanno portato il diritto del lavoro ad assumere la forma attuale.

Vediamo dunque di chiarire qual èil quadro delle principali leggi oggi vigenti.
Iniziamo dai minori. Le leggi sul lavoro li distinguono in due categorie: i bambini (fino ai quindici anni di età ) e gli adolescenti (dai sedici ai diciotto anni). Coloro che tuttavia hanno compiuto o superato i sedici anni ma non hanno ancora assolto l’obbligo scolastico sono assimilati ai bambini.

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Lavoro minorile e lavoratrici-madri (I)

Nel Diciannovesimo Secolo, l’età  del liberismo, si pensava che i rapporti fra datore di lavoro e dipendente dovessero essere interamente regolati dalle parti, senza alcuna ingerenza da parte dello Stato. Questo, come tutti sanno, ingenerava incredibili abusi ai danni del lavoratore, parte debole del contratto.

Le primissime leggi in materia di lavoro emanate alla fine dell’Ottocento intervenivano proprio per sanare gli eccessi pi๠intollerabili, soprattutto a favore delle categorie di lavoratori considerate in assoluto pi๠meritevoli di tutela: i minori di età  e le donne.

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