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Iva per cassa istruzioni dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito internet un depliant informativo sul regime Iva per cassa, ossia il nuovo regime facoltativo in vigore dal 1° dicembre 2012 che consente di versare l’Iva sulle vendite solo nel momento in cui si incassa il corrispettivo dal cliente, nonchè di detrarre l’Iva sugli acquisti solo nel momento in cui si paga il fornitore.

L’imposta èesigibile e detraibile una volta trascorso un anno dall’operazione, mentre chi riceve fattura con la dicitura “Iva per cassa” puಠdetrarre subito l’imposta, a meno che a sua volta non abbia scelto di usufruire del medesimo regime.

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Iva per cassa a partire dal 1° dicembre 2012

A partire dal 1° dicembre 2012 le imprese, i lavoratori autonomi e i professionisti potranno applicare l’Iva per cassa, ossia versare all’erario la somma dovuta a titolo di imposta sul valore aggiunto solo nel momento in cui la fattura viene incassata, contrariamente a quanto avviene oggi, in quanto bisogna versare l’Iva nel momento in cui la fattura viene emessa, anticipando quindi all’erario parte delle somme non ancora ricevute.

Ne deriva quindi che per chi sceglierà  questo regime anche la detrazione d’imposta sarà  possibile solo dopo che sarà  stato effettuato il pagamento al fornitore.

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Ennesima rivoluzione IVA in arrivo da Bruxelles

Difficile trovare un’imposta che veda cambiare le sue regole cosଠfrequentemente come l’IVA. D’altronde, essendo un tributo di origine comunitaria, ogni decisione adottata in Europa deve essere necessariamente recepita dall’Italia e dagli altri Stati, talvolta con evidenti differenze da un Paese all’altro.

Sarà  quindi indispensabile che l’Italia adotti le ultime novità  in arrivo da Bruxelles, anche se non subito. Le nuove regole, infatti, dovranno entrare in vigore nel 2013, cosicchè gli Stati hanno due anni e mezzo a disposizione per varare le necessarie modifiche normative.

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Scarsa diffusione dell’IVA per cassa

soldi euro

Dopo molti mesi di preparativi, lo scorso maggio èdivenuto finalmente operativo il meccanismo noto come “IVA per cassa”, o, pi๠correttamente, “IVA ad esigibilità  differita”.

In sintesi, èpossibile rinviare la data in cui l’imposta sul valore aggiunto diviene esigibile dall’Erario dal momento della fatturazione a quello in cui avviene l’effettivo incasso.

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Alcune riflessioni sull’IVA per cassa

Negli ultimi mesi, gli esperti tributari hanno valutato pro e contro del nuovo sistema di esigibilità  dell’imposta, che puಠa buon diritto essere considerata una mezza rivoluzione in tema di IVA.

Un aspetto molto sottolineato èla necessità  di tenere sotto controllo l’andamento del volume d’affari, per assicurarsi non solo “se” ma anche “quando” si dovesse superare la soglia dei duecentomila euro.

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IVA per cassa al debutto

Dopo l’approvazione comunitaria e la pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale, èdivenuto definitivo il regime di esigibilità  differita dell’imposta sul valore aggiunto, la cosiddetta “IVA per cassa”.

In estrema sintesi, esso consiste nella possibilità  di rinviare l’insorgenza del debito IVA dal momento dell’emissione della fattura al momento in cui si percepirà  l’incasso, fino ad un termine massimo di un anno dalla data di emissione, e solo purchè il cessionario sia a sua volta titolare di partita IVA.

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