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Novità  in ambito IRAP per la dichiarazione delle imprese

Le imprese che sono tenute a pagare l’IRAP devono tenere in considerazione alcune modifiche introdotte dalla legge di Stabilità  e sono valide già  per la dichiarazione dei redditi 2016. 

Dopo aver considerato le novità  in materia di IRPEF, IRES e IVA, passiamo in rassegna, sempre con l’aiuto e la sintesi di FiscoOggi, quel che cambia riguardo l’IRAP. L’organo di comunicazione digitale dell’Agenzia delle Entrate ha uno scopo divulgativo assolutamente apprezzabile e condivisibile.

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 sono esclusi dall’Irap i soggetti che esercitano un’attività  agricola, le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale (comprese le sistemazioni idraulico-forestali) e le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, in pratica le attività  per le quali fino allo scorso anno era prevista l’applicazione dell’aliquota dell’1,90 per cento.

Introdotta la deducibilità  Irap al 70% delle spese per i lavoratori stagionali assunti con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività  stagionali ricorrenti. I lavoratori stagionali devono essere impiegati effettivamente per almeno 120 giorni nell’arco di due periodi d’imposta successivi, anche non consecutivi, a partire dal secondo contratto stipulato col medesimo datore di lavoro entro il secondo anno successivo alla data di cessazione del primo contratto utile ai fini del computo dei giorni lavorativi richiesti. Vanno considerati anche i contratti stipulati nel corso del 2015.

Sono esclusi da Irap, in quanto nella fattispecie non sussiste il presupposto dell’autonoma organizzazione, i medici convenzionati con strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno di tali strutture, qualora da quell’attività  percepiscano pi๠del 75% del proprio reddito complessivo. Con tale termine – spiega la circolare – va inteso il solo reddito di lavoro autonomo prodotto dal medico, derivante sia dall’attività  professionale esercitata presso la struttura ospedaliera sia dall’attività  esercitata al di fuori della stessa.