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CANONE TV: pronto il modulo di rimborso, le istruzioni Adiconsum

Come annunciato, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito internet il modulo per chiedere la richiesta di rimborso del canone tv quando il pagamento dello stesso non èdovuto. Un modulo presente già  sul sito del Canone RAI. Il modulo èaccompagnato da una nota di istruzioni.

Ecco tutte le istruzioni confezionate dall’Adiconsum che consiglia soprattutto questo: “Per mettersi al riparo da ulteriori errori, si consiglia di pagare la bolletta in toto e poi di chiedere il rimborso. Nel caso si voglia procedere diversamente, contattare le sedi territoriali Adiconsum.”

Canone-Rai

Chi puಠchiedere il rimborso?

La richiesta di rimborso vale per chi ha pagato il canone due volte, al contrario di quanto invece stabilito. L’Agenzia delle Entrate specifica quindi che possono presentare la domanda di rimborso:

  • gli esenti, ossia gli over 75, che, pur avendo presentato l’apposita dichiarazione sostitutiva, hanno pagato comunque la bolletta comprensiva del canone
  • Chi ha pagato il canone in bolletta e poi lui o un altro componente della famiglia anagrafica lo ha pagato una seconda volta anche con modalità  diverse dall’addebito in bolletta (ad es. tramite l’F24)
  • Chi ha pagato il canone in bolletta e un altro componente della famiglia anagrafica, intestatario di un’altra utenza elettrica, ha pagato lo stesso canone sulla bolletta per quell’utenza.

Come presentare la domanda

Tramite raccomandata (naturalmente consigliamo di mandare una raccomandata A.R.) indirizzata a:

Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino, oppure, dal 15 settembre 2016, per via telematica, attraverso un’apposita applicazione web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con le proprie credenziali dell’Agenzia o dello SPID o dell’Inps.

Accredito dei rimborsi

I rimborsi saranno accreditati sulla prima fattura utile o con altre modalità  dalle imprese elettriche entro 45 giorni dalla ricezione dall’Agenzia delle Entrate delle informazioni per l’effettuazione del rimborso. Nel caso l’erogazione del rimborso da parte delle imprese elettriche non andasse a buon fine, esso verrà  pagato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.