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Voucher di conciliazione esenti da Irpef

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.119/E del 22 novembre, ha chiarito che i voucher di conciliazione previsti dal Programma operativo regionale della Regione Piemonte non costituiscono reddito e quindi non sono sottoposti a Irpef. Questo, tuttavia, vale soltanto nel caso in cui i voucher sono spesi direttamente dal titolare del bonus mentre, al contrario, costituiscono reddito imponibile, autonomo o d’impresa, se sono corrisposti alla struttura a cui il beneficiario del contributo si èrivolto per la prestazione del servizio.

Il chiarimento èarrivato a seguito del quesito posto dalla Regione Piemonte, che ha chiesto all’Agenzia se tali agevolazioni avessero o meno natura reddituale.


La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, dunque, èdiversa a seconda dei singoli casi. I voucher, infatti, possono essere assegnati al titolare del contributo come forma di rimborso del servizio acquistato direttamente e autonomamente dal beneficiario oppure utilizzati dalla Provincia per pagare la struttura fornitrice del servizio.

L’Agenzia, in particolare, ha chiarito che per avere natura reddituale la somma corrisposta deve appartenere a una delle categorie individuate dall’articolo 6 del Tuir, ossia deve poter essere configurata come reddito fondiario, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa o come reddito diverso, condizione che non si ritrova nella prima delle ipotesi descritte ma solo nella seconda, in quanto nel primo caso il voucher non rappresenta un compenso ma solo un aiuto finanziario concesso per acquistare servizi di cura e assistenza in modo da favorire la conciliazione, soprattutto per quanto riguarda le donne, di esigenze lavorative e personali.

Il bonus, infatti, èrivolto a coloro che si ritrovano a dover assistere o curare in famiglia persone anziane o bambini piccoli che siano malati gravi, malati cronici o disabili, affinchè possano rivolgersi a strutture o figure esterne, in modo da potersi dedicare a corsi di formazione professionale o di avviamento all’occupazione. La finalità , dunque, èl’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, nonostante le difficoltà  familiari.