Direzione e coordinamento: le altre norme di trasparenza

La previsione dell’obbligo della società  che esercita direzione e coordinamento sopra un’altra di risarcirne i soci e i creditori in caso di gestione scorretta èla novità  pi๠importante e innovativa ma non l’unica in materia di gruppi aziendali introdotta nel nostro ordinamento in occasione della riforma del diritto societario (2003).

Esistono infatti altre cinque nuove regole da applicare ogni qual volta vi sia direzione e coordinamento.

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Collegamento fra società 

L’ipotesi del controllo fra società , cosଠcome definito dall’articolo 2359 del codice civile, èquella in cui con maggiore rilevanza si verifica il fenomeno dei gruppi di imprese. Tuttavia, il codice prevede anche un’altra ipotesi forse ancora pi๠diffusa: quella del collegamento.

Noi parliamo di due imprese fra loro collegate quando una di esse non possiede cosଠtante partecipazioni nel capitale sociale dell’altra da poter esercitare nell’assemblea ordinaria dei soci un’influenza dominante, ma comunque una “influenza notevole”.

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Controllo fra società 

Gli articoli 2359 e seguenti del codice civile, rivisti nei primi anni Novanta per ottemperare a direttive comunitarie, costituiscono oggi le principali leggi in materia di gruppo di imprese, sebbene questo termine non sia mai impiegato dal legislatore, che preferisce parlare di controllo o collegamento.

Secondo la legge, un’impresa (controllante) controlla un’altra (controllata) quando possiede la totalità  del suo capitale sociale (controllo totalitario), oppure la maggioranza del capitale stesso (controllo con maggioranza assoluta), oppure comunque tante azioni da consentirle di esercitare un’influenza dominante all’interno dell’assemblea ordinaria dei soci della controllata (controllo con maggioranza relativa).

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La capogruppo puಠcurare il Libro Unico

Introdotto un po’ repentinamente da un decreto dell’estate scorsa, il Libro Unico del lavoro (che sostituisce libro paga, libro matricola e altri registri minori) èuna continua fonte di dubbi di natura tecnica sulla sua tenuta e compilazione.

A poco a poco, comunque, il Ministero del Welfare cerca di venire incontro ai cittadini e ai consulenti fornendo delle risposte ai molti dubbi che vengono sollevati, come quelli relativi alla possibilità  per le holding di adempiere in luogo delle controllate.

In effetti, già  l’articolo 1 della legge 12/1979 autorizzava la capogruppo ad eseguire per conto delle partecipate tutti gli obblighi legati al diritto del lavoro e previdenziale, compresa la tenuta dei libri obbligatori.

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