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Nuova disciplina fiscale per i canoni di leasing

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L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con una circolare emessa lo scorso 29 maggio i dettagli della nuova normativa inerenti i canoni di leasing. Il comunicato ufficiale n. 17/E spiega nel dettaglio le modifiche apposte dall’articolo 4 del Dl n. 16/2012, che ha riscritto in parte la disciplina stabilita dalla precedente normativa, il Tuir, andando ad incidere sul comma 2 dell’articolo 54 e il comma 7 dell’articolo 102.

 

Una riforma che ha ritoccato anche la deducibilità  della auto aziendali 2013. La disciplina èstata pi๠volte ritoccata e modificata nel corso degli ultimi anni come nel caso della proroga comunicazione contratti noleggio e leasing.

In particolare èstata eliminata la clausola che imponeva una durata minima contrattuale ai contratti di leasing  stipulati a partire dal 29 aprile 2012. La riforma èparticolarmente dirimente per tutte le imprese che sono obbligate a redigere il bilancio secondo i principi contabili nazionali che imputano i canoni di leasing a conto economico.

La normativa precedente imponeva il rispetto di un termine di durata minima contrattuale, secondo la quale doveva esserci una corrispondenza tra la durata minima fiscale e quella del contratto di leasing, come stabilito dal comma 7 dell’art.102. Nel caso in cui questo criterio non veniva rispettato, i costi legati al contratto ed imputati a conto economico venivano dichiarati indeducibili. Adesso sia che i contratti abbiano una durata pari o superiore a quella imputata a conto economico, saranno considerati comunque deducibili allo stesso ritmo, come previsto dall’articolo 109 comma 4 del Tuir.

Nel caso in cui i contratti abbiano una durata inferiore rispetto a quella minima, risulteranno deducibili per un periodo di tempo pi๠lungo rispetto a quello imposto a conto economico, quindi si dovrà  procedere ad una particolare procedura, che comporterà  una variazione di aumento del reddito al momento della dichiarazione dei redditi. In questo modo si sopperirà  alla incongruenza tra i valori fiscali e quelli civili delle quote di competenza di ogni periodo di esercizio. Nel caso in cui a scadenza del contratto ci siano dei canoni ancora non dedotti, si dovrà  provvedere ad una variazione negativa del reddito, che dovrà  eguagliare la quota di canone annualmente deducibile fino al pareggio dei valori fiscali.